COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 08.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorsi delle Società A.S.D. NIZZA MILLEFONTI e POL. VIANNEY avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 64 del 17.4.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara NIZZA MILLEFONTI- POL. VIANNEY disputata in data 13.4.2014, Campionato I Categoria, Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 08.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorsi delle Società A.S.D. NIZZA MILLEFONTI e POL. VIANNEY avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 64 del 17.4.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara NIZZA MILLEFONTI- POL. VIANNEY disputata in data 13.4.2014, Campionato I Categoria, Girone D Con ricorsi rispettivamente inviati in data 23.4.2014 e 22.4.2014 le società in oggetto indicate impugnano i provvedimenti sanzionatori del Giudice Sportivo in relazione alla gara sopra indicata. Segnatamente, il NIZZA MILLEFONTI si duole dell’ammenda per 250,00 inflitta a suo carico e ne chiede la riduzione, la Società POL. VIANNEY si duole della squalifica fino al 16.5.2014 a carico del proprio dirigente-massaggiatore sig. SCOLARO Francesco e ne chiede la revoca Nel primo dei ricorsi indicati, il NIZZA MILLEFONTI lamenta la disparità di trattamento rispetto alla Società avversaria che, in riferimento alla partecipazione di propri tesserati alla medesima rissa, è stata sanzionata con l’ammenda per il minore importo di € 100,00. La Pol. VIANNEY sostiene che il proprio dirigente, mentre si recava negli spogliatoi veniva provocato da alcuni avversari e non può essergli addebitata alcuna responsabilità in relazione alla rissa intervenuta dopo che l’arbitro era già rientrato negli spogliatoi. Il primo ricorso non è fondato e non merita accoglimento mentre il secondo deve essere dichiarato inammissibile. Quanto al NIZZA MILLEFONTI, il provvedimento del Giudice di Primo Grado è puntuale e preciso nel giustificare la disparità di trattamento tra le due società responsabili, addebitando alla ricorrente non solo la partecipazione di propri tesserati alla rissa, bensì la responsabilità in quanto società ospitante per aver permesso l’accesso alla zona spogliatoi ad estranei non presenti in distinta Quanto alla POL. VIANNEY, giova ricordare che l’esame nel merito è precluso in quanto, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. d) C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari di “ …squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese”. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare RIGETTA il ricorso della A.S.D. NIZZA MILLEFONTI dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata Dichiara INAMMISSIBILE il ricorso proposto dalla Società POL. VIANNEY, disponendo il pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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