COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 15.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dalla POLISPORTIVA VIANNEY avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 67 del 02/05/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta relative alla gara SERRAVALLESE – VIANNEY disputata il 27/04/14 nell’ambito del Campionato Allievi Regionali – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 15.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dalla POLISPORTIVA VIANNEY avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 67 del 02/05/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta relative alla gara SERRAVALLESE – VIANNEY disputata il 27/04/14 nell’ambito del Campionato Allievi Regionali - Girone C Con reclamo spedito a mezzo fax alle ore 18,40 del 05/05/14, riproposto anche a mezzo raccomandata A.R. consegnata all’ufficio postale di Nichelino alle ore 18,29 del 05/05/14, la POLISPORTIVA VIANNEY contesta le decisioni emesse dal Giudice Sportivo, contenute nel C.U. N° 67 del 02/05/14 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, sulla base del rapporto arbitrale redatto dal direttore della gara SERRAVALLESE – VIANNEY disputata il 27/04/14 nell’ambito del Girone C del Campionato Allievi Regionali. La società reclamante ritiene che la dinamica riportata nel referto arbitrale, che avrebbe determinato la sospensione della gara, è del tutto falsa e non rispondente ai fatti realmente accaduti e chiede che vengano annullate le squalifiche per tre gare inflitte ai giocatori AGOSTINO Santiago Javier, GADIR Alessio e MAZZA Anthony e ridotta quella per due gare inflitta al giocatore COSTANZO Andrea. Chiede, inoltre, la conferma del risultato acquisito sul campo in favore della SERRAVALLESE, senza avanzare istanza per la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare territoriale, presa visione del Comunicato Ufficiale n° 98/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 16/12/13, con il quale è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi della L.N.D.; osservato che la gara in questione rientra nella ipotesi prevista per l’abbreviazione dei termini sopra indicata; rilevato, preliminarmente, che il ricorso è pervenuto oltre il termine delle ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del G.S. territoriale che si intendono impugnare, come disposto dal suddetto Comunicato Ufficiale; considerato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la trattazione del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta versata dalla POLISPORTIVA VIANNEY e, conseguentemente, CONFERMA • la squalifica per DUE gare inflitta al giocatore COSTANZO Andrea; • la squalifica per TRE gare inflitta ai giocatori AGOSTINO Santtiago Javier, GADIR Alessio e MAZZA Anthony; • la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato SERRAVALLESE – VIANNEY 3 – 0
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