COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: la calciatrice ZANAROTTO Sara, già tesserata per l’AS FEMMINILE CASALE ASD ed attualmente tesserata per la società ACF ALESSANDRIA, per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’obbligo disatteso e previsto dall’art. 43 comma 1,2,3 delle NOIF e dal DM 15.02.1982 del Ministero della sanità, per aver disputato le due gare del campionato di serie C femminile Romagnano Calcio – Femminile Casale del 27.11.2013 e Femminile Casale – Sammartinese Calcio del 03.11.2013, senza essere coperta dalla certificazione medica annuale per garantire l’idoneità all’attività agonistica, perché scaduta in data 25.10.2013 e ripristinata il 07.11.2013 la società AS FEMMINILE CASALE ASD, per rispondere delle violazioni previste dall’art. 43 comma 5 delle NOIFe dal DM 15.02.1982 del Ministero della sanità ed, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte alla calciatrice Sara Zanarotto, come sopra indicate. Con atto del 26 marzo 2014 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi contestate. All’udienza del 16 maggio 2014, avanti questa Commissione, compariva. l’avv. Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: la calciatrice ZANAROTTO Sara, già tesserata per l’AS FEMMINILE CASALE ASD ed attualmente tesserata per la società ACF ALESSANDRIA, per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’obbligo disatteso e previsto dall’art. 43 comma 1,2,3 delle NOIF e dal DM 15.02.1982 del Ministero della sanità, per aver disputato le due gare del campionato di serie C femminile Romagnano Calcio – Femminile Casale del 27.11.2013 e Femminile Casale – Sammartinese Calcio del 03.11.2013, senza essere coperta dalla certificazione medica annuale per garantire l’idoneità all’attività agonistica, perché scaduta in data 25.10.2013 e ripristinata il 07.11.2013 la società AS FEMMINILE CASALE ASD, per rispondere delle violazioni previste dall’art. 43 comma 5 delle NOIFe dal DM 15.02.1982 del Ministero della sanità ed, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte alla calciatrice Sara Zanarotto, come sopra indicate. Con atto del 26 marzo 2014 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi contestate. All’udienza del 16 maggio 2014, avanti questa Commissione, compariva. l’avv. Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale. Compariva la deferita Sara Zanarotto (unitamente al padre in quanto minore) nonché Margherita Ginevoli, Presidente della società FEMMINILE CASALE. Il Procuratore Federale ed i soggetti deferiti concordemente richiedevano, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle seguenti sanzioni: - 1 giornata di squalifica a carico della calciatrice Sara Zanarotto; - euro 200 di ammenda a carico della società ASD FEMMINILE CASALE. L’organo giudicante riteneva corretta la qualificazione dei fatti come formulata e congrua la sanzione indicata. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art 23 C.G.S., applica, su concorde richiesta delle parti, la sanzione di 1 giornata di squalifica a carico della calciatrice Sara Zanarotto e dell’ammenda di euro 200 a carico della società ASD Femminile Casale.
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