COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo proposto dalla U.S.D. LIBARNA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n° 72 del 15/05/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara LIBARNA – CHERASCHESE disputata l’11/05/14 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo proposto dalla U.S.D. LIBARNA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n° 72 del 15/05/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara LIBARNA – CHERASCHESE disputata l’11/05/14 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone B Con rituale e tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata A.R. ed anticipato a mezzo fax in data 15/05/14, la U.S.D. LIBARNA contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, riportate sul C.U. n° 72 del 15/05/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, e si duole dell’eccessiva durata della squalifica per tre gare inflitta al proprio giocatore FRISONE Riccardo, chiedendo una congrua riduzione. Nel supplemento di rapporto, stilato da uno degli assistenti, si legge che, durante lo svolgimento della gara LIBARNA – CHERASCHESE, disputata l’11/05/14 nell’ambito del Girone B del Campionato di Eccellenza, l 39’ del secondo tempo, provvedeva a richiamare l’attenzione dell’arbitro a causa di una condotta violenta commessa dal portiere del LIBARNA, FRISONE Riccardo, ai danni di un giocatore avversario colpito al volto con una gomitata per reazione ad un fallo subito. Il giocatore che aveva subito la condotta violenta non ha necessitato delle cure mediche. L’arbitro, preso atto della segnalazione, decretava l’espulsione nei confronti dell’autore del gesto. La Società reclamante si duole della eccessiva misura della sanzione comminata e, per giustificare il comportamento del proprio tesserato, precisa che la reazione scomposta è stata determinata dalla preoccupazione per le conseguenze fisiche dell’impatto occorso a seguito di una uscita in presa alta contrastata da un avversario con una violenta carica che lo faceva sbattere con il fianco contro il palo della porta. Rialzatosi da terra, scosso da quanto accaduto, allargava in modo scomposto il braccio per allontanare l’avversario senza mai colpirlo, come dimostrato dal fatto che lo stesso non subiva alcuna conseguenza. A seguito del provvedimento di espulsione il FRISONE accettava di buon grado la decisione dell’arbitro ed abbandonava il terreno provvedendo, prima, a stringere la mano all’avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, • considerate le circostanze che hanno determinato la reazione inconsulta del giocatore; • dopo aver manifestato apprezzamento per il comportamento esemplare tenuto successivamente dallo stesso; • ritenuto che, in considerazione delle scarse conseguenze provocate dal gesto messo in atto, si possa accogliere il reclamo, limitatamente alla congruità della sanzione adottata, DELIBERA di ridurre a DUE giornate la squalifica inflitta al calciatore FRISONE Riccardo, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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