COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale d) Ricorso della Società USD BARRACUDA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 72 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 15/05/2014 in riferimento alla gara BARRACUDA – ATLETICO VILLARETTO del 11.5.2014 valida per il Campionato di Prima categoria – Play Out
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 22.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Ricorso della Società USD BARRACUDA avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 72 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 15/05/2014 in riferimento alla gara BARRACUDA – ATLETICO VILLARETTO del 11.5.2014 valida per il Campionato di Prima categoria – Play Out
Il ricorso è infondato e va respinto in quanto il provvedimento del G.S. verso il quale ci si lamenta è corretto in ogni sua parte.
Il termine procedurale stabilito dalla Delibera Federale di cui al C.U. n.99/A F.I.G.C. richiamata nel C.U. n.39 del 19.12.2013 del C.R. Piemonte Valla d’Aosta in caso di gare dei Play-out non è stato
rispettato, come correttamente evidenziato dal G.S. Trattasi di termine abbreviato che richiede il pervenimento del reclamo entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara. Nel caso che qui ci occupa il reclamo doveva giungere al G.S. entro le ore 24.00 del 12.5.2014 a nulla valendo il momento della sua spedizione o il suo preannuncio; quest’ultimo, giunto in tempo al G.S., avrebbe potuto essere preso in considerazione - a prescindere dalla sua denominazione - soltanto ove avesse riportato i motivi della lagnanza e fosse stato accompagnato dalla attestazione dell’avvenuto invio alla controparte (altro requisito a pena di inammissibilità). Il preannuncio però è generico e privo della citata attestazione ed il reclamo è giunto fuori termine. Il provvedimento del G.S. deve pertanto essere confermato. Si devono però trasmettere gli atti alla Procura Federale per la posizione irregolare del giocatore Proietti Gabriele, asseritamente non regolarmente tesserato per l’ATLETICO VILLARETTO e partecipante alla gara in questione.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso. Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Pone a carico della reclamante la tassa di reclamo che non risulta versata.
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