COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 07.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. MINERVINO MURGE – A.C.D. SAN GIOVANNI ROTONDO del 27/4/2014 (Reclamo della società A.S.D. MINERVINO MURGE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per la ripetizione della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 30/4/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 07.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. MINERVINO MURGE – A.C.D. SAN GIOVANNI ROTONDO del 27/4/2014 (Reclamo della società A.S.D. MINERVINO MURGE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per la ripetizione della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 30/4/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che il reclamo proposto dalla società A.S.D. MINERVINO MURGE avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo relativo alla gara in epigrafe di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del 30/4/2014 risulta inviato via fax in data 3/5/2014 alle ore 09,04; rilevato altresì che il reclamo suddetto deve dichiararsi inammissibile perché inviato in ritardo rispetto all’abbreviazione dei termini procedurali relativi alla proposizione dei reclami dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva secondo cui “…. Gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale avverso le decisioni del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 18/12/2013, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte” P.Q.M. DELIBERA - dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. MINERVINO MURGE e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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