COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 15.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: G.S.D. ATLETICO VIESTE – S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. del 27/4/2014 (Reclamo della società S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MIGNACO Leonardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 30/4/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 15.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: G.S.D. ATLETICO VIESTE – S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. del 27/4/2014 (Reclamo della società S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MIGNACO Leonardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 30/4/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che il comportamento assunto dal calciatore MIGNACO Leonardo nei confronti di un avversario è risultato essere meramente antisportivo e non violento per cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara P.Q.M. DELIBERA - ridursi a n. 3 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore MIGNACO Leonardo; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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