DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 813 del 12.05.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PLAY-OFF UNDER 21 OTTAVI DI RITORNO GARA DEL 11/05/2014: BARLETTA CALCIO A CINQUE FUTSAL CITTA DI SESTU
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 813 del 12.05.2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PLAY-OFF UNDER 21 OTTAVI DI RITORNO
GARA DEL 11/05/2014: BARLETTA CALCIO A CINQUE FUTSAL CITTA DI SESTU
Reclamo preposto dalla società BARLETTA CALCIO A CINQUE avverso l'esito della
gara BARLETTA CALCIO A CINQUE - FUTSAL CITTA DI SESTU
Il Giudice sportivo,
esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini abbreviati di cui
al C.U. n.95/A del 09.12.2013 rileva:
la ricorrente chiede che in danno della società FUTSAL CITTA DI SESTU sia
comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di
0-6 prevista dall’art.17,comma 5 lett.a del C.G.S, per aver schierato
il calciatore Cau Mattia nato il 14.06.1998, in posizione irregolare in
quanto sprovvisto della prescritta autorizzazione a partecipare ad
attività agonistica,così come stabilito dall’art.34,co.3, delle N.O.I.F.
Il ricorso è fondato e va accolto
Dagli accertamenti esperiti presso il competente Comitato Regionale
Sardegna, è risultato che alla data del 12.05.2014 nessuna autorizzazione
prevista ai sensi della normativa dianzi richiamata era stata rilasciata
al nominato in questione.
Ne consegue, pertanto, che il calciatore Cau Mattia non aveva titolo a
prendere parte all’incontro richiamato in epigrafe svoltosi il 11-05-2014.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, ,29, 33 e 34 del C.G.S.,e l’art.34 delle N.O.I.F.,
decide:
a) di comminare alla società FUTSAL CITTA DI SESTU la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6
b) di non addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di
reclamo.
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