DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 813 del 12.05.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PLAY-OFF UNDER 21 OTTAVI DI RITORNO GARA DEL 11/05/2014: BARLETTA CALCIO A CINQUE FUTSAL CITTA DI SESTU

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 813 del 12.05.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PLAY-OFF UNDER 21 OTTAVI DI RITORNO GARA DEL 11/05/2014: BARLETTA CALCIO A CINQUE FUTSAL CITTA DI SESTU Reclamo preposto dalla società BARLETTA CALCIO A CINQUE avverso l'esito della gara BARLETTA CALCIO A CINQUE - FUTSAL CITTA DI SESTU Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini abbreviati di cui al C.U. n.95/A del 09.12.2013 rileva: la ricorrente chiede che in danno della società FUTSAL CITTA DI SESTU sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 prevista dall’art.17,comma 5 lett.a del C.G.S, per aver schierato il calciatore Cau Mattia nato il 14.06.1998, in posizione irregolare in quanto sprovvisto della prescritta autorizzazione a partecipare ad attività agonistica,così come stabilito dall’art.34,co.3, delle N.O.I.F. Il ricorso è fondato e va accolto Dagli accertamenti esperiti presso il competente Comitato Regionale Sardegna, è risultato che alla data del 12.05.2014 nessuna autorizzazione prevista ai sensi della normativa dianzi richiamata era stata rilasciata al nominato in questione. Ne consegue, pertanto, che il calciatore Cau Mattia non aveva titolo a prendere parte all’incontro richiamato in epigrafe svoltosi il 11-05-2014. P.Q.M. Visti gli artt. 17, ,29, 33 e 34 del C.G.S.,e l’art.34 delle N.O.I.F., decide: a) di comminare alla società FUTSAL CITTA DI SESTU la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 b) di non addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it