LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 192 DEL 12 MAGGIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. ROMA – soc. JUVENTUS

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 192 DEL 12 MAGGIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. ROMA – soc. JUVENTUS Il Giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax pervenuto alle ore 13.31 odierne) in merito al comportamento tenuto al 12° minuto del secondo tempo dal calciatore Giorgio Chiellini (soc. Juventus) nei confronti del calciatore Miralem Pjanic (soc. Roma); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, in occasione della concessione alla squadra bianco-nera di un calcio di punizione in prossimità dell’area di rigore avversaria, il calciatore Chiellini si era collocato a contatto con la “barriera” formata dai calciatori giallo-rossi. All’atto delle esecuzione del calcio di punizione, con il presumibile intento di prevenire che il calciatore avversario Pjanic ostacolasse l’azione di un compagno di squadra entrato “palla al piede” nell’area di rigore, lo contrastava a stretto contatto, alzando il braccio sinistro e colpendo con il gomito al volto l’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. L’Arbitro interveniva concedendo un calcio di punizione a favore della squadra capitolina senza adottare alcun ulteriore provvedimento. Interpellato da questo Ufficio, il Direttore di gara (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 15.19 odierne) dichiarava “In riferimento a quanto accaduto al 12° circa del secondo tempo, contatto tra il calciatore sig. Chiellini Giorgio n. 3 della soc. Juventus ed il calciatore Sig. Pjanic Miralem n. 15 della soc. Roma preciso di avere visto e quindi sanzionato tecnicamente il calciatore sig. Chiellini Giorgio che impediva la corsa del calciatore sig. Pjanic Miralem, in barriera, verso il pallone creando ostacolo con il corpo”. Invitato quindi ad un’ulteriore precisazione, il Direttore di gara dichiarava (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 16.54 odierne) “confermo quanto già scritto nel supplemento di rapporto e di non aver visto il contatto tra il gomito sinistro del calciatore sig. Chiellini Giorgio ed il volto del calciatore Sig. Pjanic Miralem”. Questo Giudice ritiene che il colpo inferto dal calciatore Chiellini con il gomito sinistro al volto del calciatore Pjanic integri gli estremi della “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, legittima la “prova televisiva” ax art. 35 CGS. Il braccio sinistro portato all’altezza della spalla e quindi rivolto con repentino movimento rotatorio, non correlato ad una esigenza agonistica, al volto dell’antagonista, evidenzia infatti una “intenzionalità lesiva”, i cui effetti sono riscontrabili nelle immagini televisive. Ne consegue la sanzionabilità di tale “condotta violenta non vista dall’Arbitro”, nella misura che appare equo quantificare nel minimo edittale ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS. P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Chiellini Giorgio (soc. Juventus), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara.
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