LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 del 06.05.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET Gara soc. CESENA – soc. AVELLINO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 77 del 06.05.2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET
Gara soc. CESENA – soc. AVELLINO
Il Giudice sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto
alle ore 10.29 del 5 maggio 2014) in merito al comportamento tenuto al 5° minuto del secondo
tempo dal calciatore Manuel Coppola (soc. Cesena) nei confronti del calciatore Fabio Pisacane (soc. Avellino); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore bianco-nero,
nella propria area di rigore affollata per l’esecuzione di un calcio d’angolo, nel contrastare
l’azione del calciatore bianco-verde, con il quale si trovava a stretto contatto, con un repentino
movimento del braccio sinistro, colpiva il volto dell’antagonista, che si accasciava dolorante al
suolo. Dopo una breve interruzione, il giuoco riprendeva senza che l’Arbitro adottasse alcun
provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail
pervenuta alle ore 14.46 del 5 maggio 2014) “né io né i miei collaboratori siamo riusciti a vedere
e valutare l’episodio”. Il gesto compiuto dal Coppola, del tutto avulso dal contesto agonistico per la distanza dal pallone a cui si trovavano entrambi i protagonisti, integra inequivocabilmente per l’evidente volontarietà,
l’energia impressa e la delicatezza della zona del corpo colpita gli estremi della “condotta
violenta” sanzionata ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento
interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.
Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato
comportamento, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore Manuel Coppola (soc. Cesena), in relazione alla
segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara.