COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 15.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: U.S. S.VITO – POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA del 27/4/2014 (Reclamo della società POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 1 giornata a porte chiuse in campo neutro e ammenda € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 30/4/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 15.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
GARA: U.S. S.VITO – POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA del 27/4/2014 (Reclamo della società POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 1 giornata a porte chiuse in campo neutro e ammenda € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 30/4/2014 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti;
rilevato che non è impugnabile il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per la squalifica del campo per n. 1 giornata a porte chiuse in campo neutro ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera c del Codice di Giustizia Sportiva per cui tale parte del ricorso va dichiarata inammissibile; ritenuto che la società reclamante è stata anche punita con un ammenda di € 500,00 che, per i fatti occorsi di modesta entità può ritenersi adeguata nella misura di € 300,00 P.Q.M.
DELIBERA
- dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dalla società POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA nella parte riguardante la squalifica del campo per n. 1 giornata a porte chiuse in campo neutro. - ridursi a € 300,00 l’ammenda inflitta alla società POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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