COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: U.S.D. ALEZIO – A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008 del 4/5/2014 (Reclamo della società U.S.D. ALEZIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori TOMA Antonio e PALUMBO Matteo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 7/5/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 22.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: U.S.D. ALEZIO – A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008 del 4/5/2014 (Reclamo della società U.S.D. ALEZIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori TOMA Antonio e PALUMBO Matteo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 7/5/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che il ricorso proposto dalla società U.S.D. ALEZIO è stato inoltrato con raccomandata n. ID 14543796748-1 IL 15/5/2014 rispetto alla data del Comunicato Ufficiale n. 78 del 7/5/2014 , quindi oltre il termine previsto dall’art. 46 punto 4 Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA - dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dalla società U.S.D. ALEZIO e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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