COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 15.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D.ST BITTI CALCIO 2008 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 45 del 10.04.2014. Gara Oniferese / ST Bitti del 06.04.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 15.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D.ST BITTI CALCIO 2008 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 45 del 10.04.2014. Gara Oniferese / ST Bitti del 06.04.2014. La Società ST Bitti calcio 2008 ha presentato rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha disposto la squalifica fino al 31.12.2015 del calciatore Salis Stefano perché “espulso per aver contestato con frase ingiuriosa con connotazione discriminatoria il direttore di gara, alla notifica del provvedimento si avvicinava urlando e con fare minaccioso allo stesso e lo colpiva con un calcio nell’osso metatarsale del piede destro, causandogli dolore; ritardava l’uscita dal terreno di gioco”. La decisione del Giudice Sportivo è stata assunta sulla base del referto arbitrale, dal quale risulta che il direttore di gara, di origine araba, a seguito di una decisione tecnica non gradita, veniva apostrofato dal Salis con la frase “Arbitro, ma va a vendere il Kebab”, dopodichè il calciatore, alla notifica del cartellino rosso, ingiuriava, minacciava e colpiva con un calcio al piede il medesimo, cagionandogli un dolore che gli permetteva comunque di proseguire la gara, e quindi lasciava il campo con un minuto di ritardo. La Società reclamante chiede una adeguata riduzione della squalifica, affermando che la frase pronunciata dal Salis non aveva alcuna annotazione discriminatoria, bensì un significato meramente sarcastico, a cui l’arbitro rispondeva con un’espressione parimenti sarcastica; ed escludendo in modo assoluto i successivi episodi a lui attribuiti di ingiuria, minaccia, violenza e ritardata uscita dal terreno di gioco. Il direttore di gara, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha confermato integralmente quanto dichiarato nel rapporto, precisando che la frase pronunciata dal Salis appariva irriguardosa non tanto verso la sua persona, quanto verso la sua funzione arbitrale. Il Presidente della Società reclamante, sentito anch’egli dalla Commissione, ha ribadito la richiesta di riduzione di durata della squalifica. La Commissione, letti gli atti del procedimento, ritiene che dal referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, risultano pienamente provati i fatti che sono stati attribuiti al calciatore Salis, ma nel contempo considera sproporzionata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, tenuto conto che l’espressione pronunciata dal giocatore non aveva una chiara connotazione di discriminazione razziale nei confronti della persona dell’arbitro; d’altronde lo stesso direttore di gara l’ha considerata offensiva solo in relazione alla sua funzione arbitrale. La Commissione, pertanto valuta equa la sanzione della squalifica con termine al 31 ottobre 2014. La Commissione, per questi motivi, in accogliemento del reclamo DELIBERA la riduzione al 31 ottobre 2014 della squalifica inflitta al calciatore Salis Stefano. Dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it