COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 201/A A.S.D. PRO VILLABATE CALCIO (PA), avverso inibizione fino al 31/10/2014 del dirigente sig. Claudio Fiscelli e fino al 15/09/2014 del collaboratore sig. Filippo Di Fatta – Gara Giovanissimi regionali fascia B girone 2 del 25/01/2014 – C.U. N° 493 sgs109 del 24/04/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 201/A A.S.D. PRO VILLABATE CALCIO (PA), avverso inibizione fino al 31/10/2014 del dirigente sig. Claudio Fiscelli e fino al 15/09/2014 del collaboratore sig. Filippo Di Fatta - Gara Giovanissimi regionali fascia B girone 2 del 25/01/2014 - C.U. N° 493 sgs109 del 24/04/2014. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Pro Villabate Calcio impugna le sanzioni sopra riportate ritenendole ingiuste tenuto conto che entrambi i dirigenti non avrebbero reagito alle provocazioni dei dirigenti avversari, avendo soltanto invitato il direttore di gara a segnalare in referto i comportamenti subiti. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 n°1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Orbene, dalla lettura del referto in questione si evince che il dirigente Fiscelli al 36° del secondo tempo veniva allontanato perché aggrediva verbalmente con minacce e insulti i dirigenti avversari. Nonostante l’invito ad uscire dal terreno di gioco il predetto continuava ad inveire verso la panchina avversaria e ad insultare l’arbitro. A fine gara il Fiscelli, riferisce ancora l’arbitro, insisteva con il direttore di gara affinché omettesse di annotare in referto quando accaduto. Ancora, dalla lettura degli atti ufficiali di gara, si evince che a fine gara il collaboratore Di Fatta raggiungeva l’arbitro negli spogliatoi invitandolo a non scrivere in referto quanto accaduto e, nonostante venisse invitato più volte a lasciare lo spogliatoio, continuava a sostarvi impedendo al direttore di gara di completare la refertazione. Le sanzioni irrogate, alla stregua di quanto riferito e descritto in referto dal direttore di gara e inquadrate nel contesto di calcio giovanile in cui si sono sviluppati gli episodi in esame possono trovare solo minima riduzione, apparendo adeguato, alla stregua della normativa di riferimento e in particolare del disposto di cui all’art. 19 numero 1 lettera f), contenerle come in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto determina al 30/06/2014 l’inibizione a carico del sig. Claudio Fiscelli ed al 15/06/2014 l’inibizione a carico del sig. Filippo Di Fatta. Senza addebito di tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it