COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 212/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Aitras Calcio (dal 29/10/2013 cessata ogni attività – 933212) Sig. Bella Salvatore (Presidente all’epoca dei fatti) N°05 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 212/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Aitras Calcio (dal 29/10/2013 cessata ogni attività – 933212) Sig. Bella Salvatore (Presidente all’epoca dei fatti) N°05 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 08/01/2014 prot. 11.704 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma sono pervenute a questa Commissione Disciplinare note difensive con le quali la società deferita comunica che “i certificati medici dei giocatori sono stati regolarmente inviati con raccomandata a/r n.145510964722 del 16/12/2012”. Tuttavia: a) Gli accertamenti effettuati non hanno riscontrata come pervenuta a questo Comitato Regionale la raccomandata di cui sopra citata nelle memorie di difesa; b) È stato anche accertato che la A.S.D. Aitras Calcio aveva inviato a questo Comitato Regionale r/a n. 145508564267 del 28/01/2013 allegando n.12 certificati medici di propri calciatori tesserati; c) Tra questi il solo Aleo Giuseppe, il cui certificato medico di idoneità all’attività sportiva-agonistica risulta essere in regola, è indicato tra i calciatori deferiti con il provvedimento in esame. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto, per tabulas, la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei rimanenti calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Aitras Calcio - 933212 - dal 29/10/2013 ha cessata ogni attività, dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Aleo Giuseppe e applica: l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Bella Salvatore; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Giardina Marco, Scibetta Leonardo, Vaccaro Andrea, Vella Michele, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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