COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 305/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO: – Del sig. Mario CIARAMELLA (Presidente all’epoca dei fatti della A.C. Paternò 2004) – Della A.C. PATERNO’ 2004

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 505 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 305/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO: - Del sig. Mario CIARAMELLA (Presidente all’epoca dei fatti della A.C. Paternò 2004) - Della A.C. PATERNO’ 2004 Con nota 5444/1154 pf 10-11 GR/mg del 31 marzo 2014, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Mario Ciaramella per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 8 comma 9 C.G.S. e all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F, per non avere dato esecuzione nel termine di trenta giorni dall’avvenuta notifica alla decisione in data 04/12/2012 emessa dal Collegio Arbitrale della F.I.G.C. in via immediatamente esecutiva, in favore dell’allenatore ricorrente sig. Antonio Marletta. Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la suindicata società a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente all’epoca dei fatti (art. 4 comma 1 C.G.S.). Alla odierna udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocati, nessuno è comparso per i deferiti. Preso atto che non sono state inviate note difensive e documenti a discolpa da parte del sig. Mario Ciaramella, peraltro come detto non comparso all’udienza dibattimentale sebbene ritualmente convocato, il rappresentate della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e pertanto nell’applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei e un punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2014-2015. La Commissione disciplinare Territoriale, rilevato che emerge per tabulas la fondatezza del deferimento, posto che il sig. Mario Ciaramella non ha dato esecuzione nel termine di trenta giorni dall’avvenuta notifica alla decisione in data 04/12/2012 emessa dal Collegio Arbitrale della F.I.G.C. in via immediatamente esecutiva, in favore dell’allenatore ricorrente sig. Antonio Marletta, P.Q.M. Applica al sig. Mario Ciaramella (Presidente all’epoca dei fatti dell’A.C. Paternò 2004) la sanzione della inibizione ex art. 19 comma 1 lettera h) C.G.S. per mesi sei: Applica inoltre alla A.C. Paternò 2004 la sanzione di un punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2014-2015, ex art. 18 comma 1 lett. g) C.G.S. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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