COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 517 del 13.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 207/A A.S.D. AZZURRA (RG) avverso reiezione reclamo per irregolare partecipazione alla gara del calciatore sig. Damiano Carpinteri – Gara play out Allievi regionali Per Scicli/Azzurra del 26/04/2014 – C.U. N° 511 LND 114 s.g.s. del 07/05/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 517 del 13.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 207/A A.S.D. AZZURRA (RG) avverso reiezione reclamo per irregolare partecipazione alla gara del calciatore sig. Damiano Carpinteri - Gara play out Allievi regionali Per Scicli/Azzurra del 26/04/2014 - C.U. N° 511 LND 114 s.g.s. del 07/05/2014 Con reclamo ritualmente proposto la A.S.D. Azzurra contesta la decisione come sopra assunta dal Giudice Sportivo Territoriale ed insiste nell’evidenziare che il calciatore sig. Damiano Carpinteri, compiendo quattordici anni nel giorno di disputa della gara (26/04/2014) non aveva alcun titolo a parteciparvi, non avendo “anagraficamente compiuto il 14° anno di età, in quanto non ha superato la mezzanotte dello stesso giorno”.A sostegno della tesi difensiva sopra esposta la società reclamante allega copia della sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.21 del 28/11 - 02/12/2011, resa sul ricorso n°40 A.P. del 2011 in tema di pubblico concorso, e conclude chiedendo l’assegnazione di gara vinta per 0-3.La Commissione Disciplinare Territoriale rileva, in fatto, che il calciatore sig. Damiano Carpinteri ha preso parte alla gara di che trattasi dal 39° del 2° tempo e fino al termine, a risultato già acquisito di 4–1 in favore della società Per Scicli. Rileva altresì che il predetto, essendo nato il 26/04/2000, risulta che aveva anagraficamente compiuto il 14° anno di età alla data della disputa della gara (26/04/2014), qui intendendosi che l‘avverbio “anagraficamente”, che è lo stesso che viene diffusamente utilizzato dalla normativa federale (per es. artt. 31 e 32 N.O.I.F., art. 3.2 cat.Allievi C.U. n° 1 del 22/08/2013, ecc…), si pone in relazione “speciale” con il dato anagrafico documentalmente risultante, per gli effetti che si vogliono conseguire ai fini sportivi. Per altro, ma non di secondario verso, va rilevato che il richiamarsi della reclamante alle motivazioni dell’autorevole decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato non pare conducente ed appropriato, posto che la sentenza stessa (riferibile per la parte in esame al compimento o superamento del limite massimo di età agli effetti preclusivi della partecipazione a concorso pubblico quindi alla perdita del requisito di ammissione eventualmente previsto dal bando) giunge a conclusioni diametralmente opposte a quelle che la società vorrebbe fossero rappresentate con riferimento alla data minima di partecipazione al concorso. Infatti, secondo la statuizione dell’Adunanza Plenaria, confermativa nello specifico motivo argomentativo di quella adottata dal giudice di prima istanza (TAR Lazio), l’avere compiuto il “genetliaco” (o compleanno) di riferimento all’età minima prevista per la partecipazione al concorso pubblico, già di per sé ne legittima la partecipazione stessa. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Azzurra e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari a € 62,00.
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