• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 517 del 13.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.314/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
– Sig. La Corte Vincenzo , calciatore tesserato per la S.S.D. Bagheria Calcio
– Sig. Buttitta Francesco, calciatore tesserato per la S.S.D. Bagheria Calcio
– Sig. La Vardera Giuseppe, calciatore tesserato per la S.S.D. Bagheria Calcio
– Sig. Pagano Fedele, allenatore tesserato per la S.S.D. Bagheria Calcio
– Sig. Chianetta Ignazio, dirigente della A.S.D. Borgata Terrenove
– Società S.S.D. Bagheria Calcio (Pa)
– Società A.S.D. Borgata Terrenove (Tp)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 517 del 13.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.314/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
- Sig. La Corte Vincenzo , calciatore tesserato per la S.S.D. Bagheria Calcio
- Sig. Buttitta Francesco, calciatore tesserato per la S.S.D. Bagheria Calcio
- Sig. La Vardera Giuseppe, calciatore tesserato per la S.S.D. Bagheria Calcio
- Sig. Pagano Fedele, allenatore tesserato per la S.S.D. Bagheria Calcio
- Sig. Chianetta Ignazio, dirigente della A.S.D. Borgata Terrenove
- Società S.S.D. Bagheria Calcio (Pa)
- Società A.S.D. Borgata Terrenove (Tp)
La Procura Federale con nota 6047/546 pf 13 14/MS/vdb del 18/4/2014, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:
- A) I calciatori e l’allenatore tesserati della S.S.D. Bagheria Calcio indicati in epigrafe, della violazione di cui all’art. 7 comma 1,2 e 5 C.G.S. per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara di Coppa Sicilia A.S.D. Borgata Terrenove – S.S.D. Bagheria Calcio del 05/02/2014, con l’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 C.G.S. per aver effettivamente alterato lo svolgimento e il risultato della gara;
- B) La S.S.D. Bagheria Calcio, della violazione di cui all’art. 4 comma 2 in relazione all’art. 7 comma 2 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati, con l’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 C.G.S. per aver effettivamente alterato lo svolgimento e il risultato della gara;
- C) ll Sig. Chianetta Ignazio dirigente tesserato della A.S.D. Borgata Terrenove, della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 48 comma 3 N.O.I.F. per avere schierato una squadra non costituente la migliore formazione consentita dalla situazione tecnica nella gara di Coppa Sicilia Partinicaudace/Borgata Terrenove del 15/01/2014;
- D) La A.S.D. Borgata Terrenove, della violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. Il deferimento trae origine da una nota del Presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, contenente in allegato un articolo di stampa, e da una nota del Presidente della Società Partinicaudace. E’ stato pertanto possibile appurare che nella gara di Coppa Sicilia Borgata Terrenove/Bagheria del 05/02/2014, terminata con il risultato di 14 reti a 3 in favore della società ospitante, venivano segnate nell’arco di pochissimi minuti finali ben 8 autoreti ad opera della squadra ospite. Nella sostanza alcuni tesserati della S.S.D. Bagheria Calcio dichiaravano a mezzo di organi di stampa la volontarietà della segnatura delle 8 autoreti, motivandola con il fatto che nella precedente gara di Coppa Sicilia Partinicaudace/A.S.D. Borgata Terrenove, valevole per lo stesso girone eliminatorio e terminata con il risultato di 7-0 per il Partinicaudace, la società ospite avrebbe favorito la vittoria degli avversari schierando la squadra juniores (ciò tra l’altro nell’ambito di un presunto accordo tra le due società che prevedeva da un lato un aiuto del Borgata Terrenove per favorire la qualificazione in Coppa Sicilia del Partinicaudace e dall’altro la vittoria del Borgata Terrenove in campionato contro il Partinicaudace stesso). Atteso ciò, i tesserati della S.S.D. Bagheria Calcio si aspettavano che il Borgata Terrenove schierasse nuovamente la formazione juniores nella successiva gara di coppa del 05/02/2014. Una volta realizzato che così non sarebbe stato, hanno maturato un forte risentimento che nei minuti finali della gara è sfociato nella volontà di alterare il risultato. Infatti al 39° della ripresa sul risultato di 6 reti a 3 in favore del Borgata Terrenove, essendo ormai impossibile raggiungere la qualificazione, i calciatori della S.S.D. Bagheria Calcio hanno iniziato a realizzare le 8 autoreti su invito del proprio allenatore Sig. Pagano Fedele che si trovava in tribuna come spettatore. Ne seguiva una protesta del Sig. Chianetta Ignazio, dirigente del Borgata Terrenove, il quale inveiva contro il Pagano al fine di farlo desistere da tale comportamento antisportivo e che, conseguentemente, veniva allontanato dall’arbitro. I calciatori della S.S.D. Bagheria Calcio raccoglievano comunque l’invito del proprio allenatore e, nel breve arco di tempo di 6 minuti (dal 40° al 46° del secondo tempo), realizzavano le 8 autoreti necessarie a migliorare la differenza reti del Borgata Terrenove, consentendogli così la qualificazione al turno successivo di Coppa Sicilia ed evitando il concretizzarsi del presunto accordo illecito tra Borgata Terrenove e Partinicaudace. All’udienza del 13/05/2014 comparivano l’avv. Monica Fiorillo difensore di fiducia del sig. Chianetta Ignazio, presente personalmente, e della A.S.D. Borgata Terrenove, rappresentata dal sig. Vincenzo Errante. Nonché i Sigg. La Corte Vincenzo, La Vardera Giuseppe, Buttitta Giuseppe, Pagano Fedele difesi dall’avv. Antonio Maiorana giusta nomina resa a verbale, nonché l’avv. Giuseppe Castronovo in rappresentanza e difesa della S.S.D. Bagheria Calcio giusta nomina in atti. Preliminarmente all’apertura del dibattimento il sig. Chianetta Ignazio e la A.S.D. Borgata Terrenove hanno chiesto l’applicazione della pena ai sensi dell’art.23 C.G.S. come da istanze che depositano in atti. Seguono le ordinanze di questa Commissione:
Ordinanza n.1:
La Commissione Disciplinare Territoriale;
- Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Chianetta Ignazio ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. individuata nella inibizione per sei mesi (pena base mesi nove di inibizione); Visto l’art. 23, comma 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - Ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica ex art. 23 C.G.S.: - al sig. Chianetta Ignazio la sanzione della inibizione di mesi sei ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. Dichiara la chiusura del procedimento.
Ordinanza n.2:
La Commissione Disciplinare Territoriale;
- Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la A.S.D. Borgata Terrenove, in persona del suo rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. individuata nella esclusione dalla Coppa Sicilia s.s. 2013/14 e punti due di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Promozione della s.s. 2014/15 (pena base esclusione dalla Coppa Sicilia s.s. 2013/14 e punti tre di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Promozione della s.s. 2014/15); - Visto l’art. 23, comma 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - Ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica ex art. 23 C.G.S.: -al la A.S.D. Borgata Terrenove la sanzione della esclusione dalla Coppa Sicilia s.s. 2013/14 e punti due di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Promozione della s.s. 2014/15. Dichiara la chiusura del procedimento. rappresentanti della Procura Federale concludevano chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto applicare le seguenti sanzioni:
- TESSERATI
Sig. La Corte Vincenzo squalifica per anni quattro e mesi sei;
Sig. Buttitta Francesco squalifica per anni quattro;
Sig. La Vardera Giuseppe squalifica per anni quattro;
Sig. Pagano Fedele squalifica per anni quattro;
- SOCIETA’
S.S.D. Bagheria Calcio esclusione dalla Coppa Sicilia 2013/14 e punti 15 di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato di competenza. L’avv. Maiorana chiedeva il proscioglimento di tutti i tesserati da lui rappresentati. In via subordinata, per il solo La Corte Vincenzo, chiedeva l’applicazione della sanzione nel minimo edittale. L’avv. Castronovo, per la società S.S.D. Bagheria Calcio chiedeva l’applicazione della esimente di cui all’art.7 comma 5 C.G.S. e in via subordinata il minimo della sanzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti del deferimento, rileva che la gara di Coppa Sicilia Borgata Terrenove/Bagheria del 05/02/2014 costituiva il terzo ed ultimo incontro del triangolare n. 9 della seconda fase della competizione (cfr. C.U. C.R. Sicilia n. 233 del 10/12/2013) e che dalla situazione di classifica prima dello svolgimento della gara in questione il Borgata Terrenove si sarebbe qualificato al turno successivo soltanto vincendo con almeno 11 reti di scarto; risultato oggettivamente difficile da realizzare ma alla fine concretizzatosi per effetto delle 8 autoreti segnate dalla S.S.D. Bagheria Calcio nei minuti finali dell’incontro. La motivazione che ha spinto i calciatori della S.S.D. Bagheria Calcio ad alterare il risultato della gara a ben guardare costituisce una negazione assoluta di qualsivoglia principio sportivo. Pretendere di far giustizia dei propri pretesi diritti violando le stesse norme preposte a farlo, costituisce un gravissimo attentato al sistema preordinato di regole poste a disciplinare lo svolgimento delle gare In tal senso particolarmente probanti risultano le dichiarazioni rese dall’arbitro della gara (soggetto assolutamente terzo rispetto alle due squadre), il quale in sede di interrogatorio testualmente affermava: “…la partita è radicalmente cambiata al 38° minuto della ripresa, quando il Borgata Terrenove ha siglato il gol del 5-3 in occasione di un contropiede…Subito dopo il goal, il Borgata Terrenove ha avuto un’altra facile occasione da gol, sfruttando un altro facile contropiede non contrastato affatto dai difensori del Bagheria tanto da segnare il gol del 63…Da quel momento è apparsa chiara la volontà dei giocatori del Bagheria di favorire platealmente la squadra del Borgata Terrenove….a quel punto i giocatori del Bagheria hanno effettivamente cominciato a siglare una serie di autogol in rapida successione…” Il valore probante di quanto dichiarato dall’arbitro assume maggiore valenza in considerazione del fatto che nessuna smentita è contenuta nelle dichiarazioni rese da tutti i tesserati ascoltati dalla Procura Federale. Questa Commissione ritiene pertanto che il risultato conseguito sul campo non può assolutamente considerarsi frutto del leale scontro agonistico. L’ipotesi di illecito sportivo “aggravato”, così come disciplinato dall’art. 7 comma 1 e 6 C.G.S., risulta pienamente configurato in considerazione del fatto che l’alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, oltreché voluti, si sono poi in concreto verificati. Dalle stesse dichiarazioni dell’arbitro emerge che la volontà di commettere l’illecito era tra l’altro maturata già all’inizio del secondo tempo in virtù di quando riferito allo stesso da un calciatore della S.S.D. Bagheria Calcio (verosimilmente La Vardera Giuseppe). In proposito l’arbitro dichiarava: “all’inizio del secondo tempo le squadre si sono schierate in campo e il giocatore del Bagheria che doveva dare il calcio d’inizio – ritengo fosse il numero 9 ma non ne sono sicuro – mi avvertì di non stupirmi se nei minuti finali della partita si fossero verificati diversi autogol. Io gli risposi di pensare a giocare”.. La conoscenza e percezione dell’illecito era dell’intera squadra della S.S.D. Bagheria Calcio, ma tuttavia per poter individuare con precisione i soggetti responsabili non si può prescindere dal richiamare l’istituto del concorso di persone, opportunamente modulato in considerazione della specialità dell’ordinamento sportivo. Nel caso di specie, la configurabilità della condotta illecita presuppone un concorso materiale, ovvero anche solo morale, nei singoli comportamenti dei tesserati oltreché causalmente legati al verificarsi dell’evento. Ne consegue che i soggetti che non hanno realizzato alcuna condotta attiva o non hanno aderito all’evento non possono ritenersi responsabili (cfr. C.U. n. 246/CGF del 4.3.14). E’ pertanto assolutamente corretto individuare gli autori dell’illecito nei soggetti oggi deferiti innanzi a questa Commissione, stante la raggiunta prova del loro fattivo comportamento in concorso
nella realizzazione dell’evento. In particolare:
- LA CORTE Vincenzo (capitano della S.S.D. Bagheria Calcio) sollecitava i suoi compagni di squadra a fare più autoreti possibili e realizzava alcune di esse. Fatto ampiamente provato dalle sue stesse dichiarazioni confessorie: “…fù così che io diedi il via alle autoreti sollecitando i miei ragazzi a fare più autoreti possibili in modo da far passare il turno al Borgata Terrenove ed evitando così che la presunta frode sportiva si consumasse”. Si aggiungono anche le dichiarazioni rese da tutti i propri compagni di squadra nonché quelle dell’arbitro della gara. Lo stesso in sede di comparizione tra l’altro ribadiva quanto già dichiarato agli inquirenti non mostrando alcun pentimento in ordine al comportamento antisportivo assunto. In ragione di ciò va considerata non solo l’aggravante prevista dall’art.7 comma 6 C.G.S. ma anche l’aggravante nascente dal ruolo di Capitano dallo stesso rivestito.
- BUTTITTA Francesco (portiere della S.S.D. Bagheria calcio) si spostava lasciando entrare in rete il pallone in occasione delle 8 autoreti e realizzava almeno una di esse. Fatto ampiamente provato dalle sue stesse dichiarazioni confessorie: “inizialmente ho provato a contrastare i miei compagni….ma visto che tutti i miei compagni erano d’accordo con la condotta del capitano…ad ogni tiro lasciavo entrare la palla in rete”. Si aggiungono le dichiarazioni dell’arbitro che individuava con certezza in Buttitta l’autore di due autoreti;
- LA VARDERA Giuseppe (calciatore della S.S.D. Bagheria Calcio) batteva i calci di ripresa dopo ogni autorete passando la palla al proprio capitano La Corte nella consapevolezza che lo stesso si sarebbe prodigato nel fare autorete.. Fatto provato dalle sue stesse dichiarazioni confessorie: “ …sono costretto visto il mio ruolo di attaccante a battere semplicemente i calci di ripresa dopo ogni autorete” E’ opportuno in proposito evidenziare che il reiterato passaggio volontario ad un proprio compagno di squadra al fine di consentirgli di realizzare le autoreti, integra senza ombra di dubbio una condotta sanzionabile trattandosi di comportamento causalmente legato al verificarsi dell’evento illecito in questione.
- PAGANO Fedele (allenatore della S.S.D. Bagheria Calcio) perché incitava i propri calciatori a realizzare le autoreti. Per quanto attiene alla posizione di quest’ultimo, la Commissione ritiene che non si sia raggiunta la piena prova di quanto contestatogli nell’atto di deferimento. Infatti non può assurgere a prova la dichiarazione resa dall’arbitro in forma assolutamente dubitativa, anche perché il riferito alterco con il Chianetta sarebbe avvenuto in quanto il Pagano avrebbe incitato i suoi calciatori ad un comportamento violento in danno degli avversari. Anche la dichiarazione del Chianetta circa l’incitamento del Pagano rivolto ai suoi calciatori a farsi autogol è resa, anch’essa, in forma dubitativa e non risulta confermata in sede di confronto tra gli stessi. Peraltro nessuno degli altri attori della vicenda indica nel Pagano l’autore delle frasi allo stesso addebitate. In ragione di quanto sopra, a giudizio di questa Commissione il capo di incolpazione del Pagano deve essere derubricata nella violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. per l’atteggiamento antisportivo contrario ai doveri di lealtà e probità atteso che pretendeva dagli avversari un comportamento disciplinarmente rilevante a favore della propria squadra attraverso lo schieramento della formazione Juniores. Circa il presunto accordo tra il Borgata Terrenove e il Partinicaudace, questa Commissione ritiene di non dover entrare nel merito in quanto argomento non costituente oggetto del presente deferimento P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, applica:
a La Corte Vincenzo la squalifica fino al 13/05/2019;
a Buttitta Francesco la squalifica fino al 13/11/2017;
a La Vardera Giuseppe la squalifica fino al 13/07/2017;
a Pagano Fedele, così come sopra riformulato il capo di imputazione, la squalifica fino al 31/12/2014. Applica alla società S.S.D. Bagheria Calcio, per responsabilità oggettiva:
a) l’esclusione dalla competizione della Coppa Sicilia 2013/14;
b) punti cinque di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2014/15 di appartenenza;
c) € 1.000,00 di ammenda.
Il Presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alla parti deferite ai sensi dell’art. 35 comma 4.1 e 38.comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 517 del 13.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.314/B
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– Sig. La Corte Vincenzo , calciatore tesserato per la S.S.D. Bagheria Calcio
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