COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 531 del 20.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 208/A A.S.D. SPORTING R.C.B. (TP) appello avverso inibizione sig. Giuseppe Culicchia fino al 04/05/2015, squalifica calciatore Alcamo Francesco Paolo fino al 04/05/2015, squalifica calciatore Renda Bruno fino al 04/05/2017 – Gara 3^ categoria TP Sporting R.C.B./Valderice Calcio 2013 del 04/05/2014 – C.U. n° 49TP del 08/05/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 531 del 20.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 208/A A.S.D. SPORTING R.C.B. (TP) appello avverso inibizione sig. Giuseppe Culicchia fino al 04/05/2015, squalifica calciatore Alcamo Francesco Paolo fino al 04/05/2015, squalifica calciatore Renda Bruno fino al 04/05/2017 - Gara 3^ categoria TP Sporting R.C.B./Valderice Calcio 2013 del 04/05/2014 - C.U. n° 49TP del 08/05/2014 Con il proposto appello la società Sporting R.C.B. contesta le decisioni impugnate, chiedendo che siano riformate “in melius”. Quanto sopra è stato ribadito all’udienza dibattimentale dal rappresentante della società, che ha fatto espressa richiesta d’essere sentito ed ha confermato di non avere “sfiorato” il direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo de quo è inammissibile relativamente alle sanzioni a carico dei calciatori in quanto sottoscritto dal sig. Giuseppe Culicchia, presidente pro tempore inibito e pertanto non legittimato a rappresentare la società ex art. 19 comma 2 lettera a) C.G.S., ma soltanto se stesso. In ordine alla posizione personale del predetto non si può non rilevare preliminarmente che il referto dell’arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti e del comportamento dei tesserati a norma di regolamento. Orbene, si legge in referto che il sig. Culicchia, unitamente ad un calciatore, “al triplice fischio” provava a trattenere fisicamente il direttore di gara (frapponendosi con il fisico, tenendolo per la maglia e per un braccio), al fine di fargli riprendere la gara, nel contempo assumendo contegno irriguardoso. Alla stregua di quanto esposto dal direttore di gara, l’appello proposto dal sig. Culicchia appare parzialmente fondato, tenuto conto che la condotta in esame, se pure di particolare rilevanza, va inquadrata in unico contesto e può considerarsi esaurita, senza conseguenze di sorta, all’allontanarsi del direttore di gara verso lo spogliatoio. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l’appello in relazione alle squalifiche a carico dei calciatori sigg. Alcamo Francesco Paolo e Renda Bruno. In parziale accoglimento dell’appello dispone contenersi al 30/09/2014 la sanzione della inibizione a carico del presidente sig. Giuseppe Culicchia.Senza addebito di tassa reclamo.
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