COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 531 del 20.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.312/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FEDERICO FRANCESCO (Presidente, all’epoca dei fatti dell’U.S.D. Alimena) Sig. LIPERA GIOVANNI (Dirigente, all’epoca dei fatti dell’U.s.D. Alimena) Sig. FARINELLA ROSARIO (Dirigente tesserato per la Soc. Città di Gangi) Società U.S.D. ALIMENA
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 531 del 20.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.312/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. FEDERICO FRANCESCO (Presidente, all’epoca dei fatti dell’U.S.D. Alimena)
Sig. LIPERA GIOVANNI (Dirigente, all’epoca dei fatti dell’U.s.D. Alimena)
Sig. FARINELLA ROSARIO (Dirigente tesserato per la Soc. Città di Gangi)
Società U.S.D. ALIMENA
La Procura Federale con nota 5813/607 pf13-14/AM/ma del 15 aprile 2014, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale a) il sig. Federico Francesco, Presidente all’epoca dei fatti della U.S.D. Alimena, per rispondere della violazione dell’ art. 1 comma 1 e 6 del C.G.S., in relazione all’art.37 comma 1 delle N.O.I.F., in quanto in qualità di Presidente e legale rappresentate della U.S.D. Alimena, ha omesso di comunicare agli organi competenti il nominativo di Farinella Rosario e la relativa qualifica; b) il sig. Lipera Giovanni per rispondere della violazione di cui all’ art. 1 comma 1 e 6 del C.G.S. in quanto in qualità di dirigente accompagnatore della U.S.D. Alimena, ha sottoscritto la distinta di gioco relativa alla gara Alimena/Alia del 19/01/2014, indicando in qualità di collaboratore il sig. Farinella Rosario, soggetto non tesserato con la Società, bensì con altra Società; c) il sig. Farinella Rosario per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1, 5 e 6 del C.G.S. sia per avere svolto le funzioni di collaboratore con la U.S.D. Alimena, nella gara di III cat. Alimena/Alia del 19/01/2014, senza preventivo tesseramento, sia per avere, dopo la fine della predetta gara, costretto l’arbitro della stessa, sotto minaccia di un male fisico alla persona, a sottoscrivere una dichiarazione con la quale lo stesso DDG assumeva di aver commesso un errore tecnico; d) La U.S.D. Alimena per rispondere delle violazioni di cui all’ art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, relativamente alle violazioni ascritte rispettivamente al proprio Presidente e al proprio dirigente accompagnatore. All'udienza dibattimentale del 20 maggio 2014 le parti deferite hanno chiesto di essere ammesse al patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.
Ordinanza 1:La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’apertura del dibattimento la società U.S.D. Alimena in persona del Presidente pro-tempore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di € 450,00 di ammenda ridotta ad € 300,00 di ammenda ex art. 23 C.G.S., ulteriormente ridotta ad € 200,00 di ammenda ex art. 24 C.G.S.; rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all’applicazione della pena come sopra determinata; visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 24 C.G.S. che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l’Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale; ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti della richiedente P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla la società U.S.D. Alimena la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società. Ordinanza 2: La Commissione Disciplinare Territoriale;rilevato che prima dell’apertura del dibattimento il sig. Federico Francesco ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di mesi sei di inibizione ridotta a mesi quattro di inibizione ex art. 23 C.G.S., ulteriormente ridotta a mesi due e giorni venti di inibizione ex art. 24 C.G.S.; rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all’applicazione della pena come sopra determinata; visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l’Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale; ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Federico Francesco la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Ordinanza 3: La Commissione Disciplinare Territoriale;rilevato che prima dell’apertura del dibattimento il sig. Lipera Giovanni ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’articolo 23 C.G.S., individuata nella pena base di mesi sei di inibizione ridotta a mesi quattro di inibizione; rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all’applicazione della pena come sopra determinata; visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Lipera Giovanni la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Ordinanza 4:La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’apertura del dibattimento il sig. Farinella Rosario ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di anni quattro di inibizione ridotta a mesi trentadue di inibizione ex art. 23 C.G.S., ulteriormente ridotta a mesi ventidue di inibizione ex art. 24 C.G.S.; rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all’applicazione della pena come sopra determinata; visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l’Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale; ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Farinella Rosario la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: ammenda di € 200,00 a carico della società U.S.D. Alimena ex artt. 23 e 24 C.G.S.; inibizione ai sensi art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due e giorni venti a carico del sig. Federico Francesco ex artt. 23 e 24 C.G.S.; inibizione ai sensi art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del sig. Lipera Giovanni ex art. 23 C.G.S., a decorrere dal 1° luglio 2014; inibizione ai sensi art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi ventidue a carico del sig. Farinella Rosario ex artt. 23 e 24 C.G.S.; Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive, ove non diversamente disposto, a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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