COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 540 del 23.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 211/A S.C. SIRACUSA (SR) appello avverso reiezione reclamo esito gara. Gara Misterbianco / Siracusa del 17/05/2014 Play off Eccellenza C.U. n° 532 del 20/05/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 540 del 23.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 211/A S.C. SIRACUSA (SR) appello avverso reiezione reclamo esito gara. Gara Misterbianco / Siracusa del 17/05/2014 Play off Eccellenza C.U. n° 532 del 20/05/2014. Con il proposto appello la società S.C. Siracusa impugna l’esito della gara indicata in epigrafe, sostenendo che il calciatore Salvatore Nicolosi fosse in posizione irregolare per non avere scontato la giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Sicilia n° 268 del 02/01/2014, in relazione alla gara F.C. Acireale / Catania San Pio X del 22/12/2013. In particolare, l’appellante evidenzia che non può intendersi scontata regolarmente detta squalifica alla data del 05/01/2014 nel corso della gara Misterbianco / F.C. Acireale, poiché il tesseramento del calciatore Salvatore Nicolosi per la F.C. Acireale è stato dichiarato invalido sin dal suo deposito dalla Commissione Tesseramenti giusto C.U. n° 15/d del 07/02/2014. Conseguentemente il Giudice Sportivo Territoriale con propria statuizione pubblicata sul C.U. n° 355 del 12/02/2014 in accoglimento del reclamo proposto dal Misterbianco ebbe ad assegnare gara perduta per 0-3 alla F.C. Acireale, stante che il predetto Nicolosi non aveva titolo a partecipare alla suddetta gara. Decisione questa poi confermata da questa Commissione. In diritto l’appellante sostiene che una volta venuto meno il tesseramento, questo determina anche la caducazione di ogni effetto collegato, ivi compreso quello relativo alla esecuzione della squalifica, atteso che l’art. 22 comma 4 del C.G.S. troverebbe applicazione soltanto ai soggetti regolarmente tesserati. L’appellante rileva inoltre che è errato quanto altresì sostenuto dal Giudice Sportivo Territoriale nella sua delibera e cioè che il calciatore in questione avrebbe comunque scontato la squalifica in data 08/02/2014, prima gara utile successiva alla pubblicazione del C.U. della Commissione Tesseramenti, in quanto la stessa non risultava a tale data recepita dal Giudice Sportivo Territoriale. Quanto sopra è stato ampiamente illustrato dalla appellante in sede di comparizione all’udienza odierna, stante l’espressa richiesta contenuta nei motivi di impugnazione. La Commissione Disciplinare Territoriale, in punto di fatto, rileva quanto segue: a) il calciatore Salvatore Nicolosi, tesserato per la F.C. Acireale a quella data risulta essere stato squalificato per una gara giusto quanto pubblicato sul C.U. n° 268 del 02/01/2014; b) il predetto calciatore, conseguentemente, non ha partecipato alla gara Misterbianco / F.C. Acireale del 05/01/2014; c) a seguito di reclamo del Misterbianco il Giudice Sportivo Territoriale ebbe a trasmettere, in via incidentale, gli atti alla Commissione Tesseramenti al fine di decidere in ordine alla regolarità del trasferimento del predetto calciatore dal Misterbianco alla F.C. Acireale; d) la Commissione Tesseramenti con decisione pubblicata sul C.U. n° 15/d del 07/02/2014 ha deliberato l’invalidità del predetto tesseramento sin dal suo deposito e quindi con effetti ex tunc; e) il Giudice Sportivo Territoriale a seguito della suddetta decisione accoglieva il reclamo proposto dalla società Misterbianco assegnando gara perduta per 0 – 3 alla F.C. Acireale, giusto quanto pubblicato sul C.U. n° 355 del 12/02/2014. Decisione poi confermata da questa Commissione. Stante quanto sopra la questione di diritto sottoposta a questa Commissione è di stabilire, in base alle norme del C.G.S., se la squalifica irrogata al calciatore Nicolosi sia stata o meno regolarmente scontata in relazione alla delibera della Commissione Tesseramenti che ha dichiarato invalido, sin dal suo deposito e quindi con effetti ex tunc, il tesseramento del predetto calciatore per la F.C. Acireale. Innanzi tutto non appare conducente la tesi dell’appellante secondo cui la caducazione del tesseramento farebbe venire meno gli effetti previsti dall’art. 22 comma 4 C.G.S. perché, a volere seguire tale ragionamento, alla caducazione del tesseramento dovrebbe, allo stesso modo conseguire l’inefficacia della squalifica comminata dal Giudice Sportivo Territoriale. Non appare altresì condivisibile quanto sostenuto dalla reclamante innanzi al Giudice Sportivo Territoriale che vorrebbe, attraverso una interpretazione analogica, applicare l’ultima parte del 4° comma dell’art. 22 C.G.S. alla fattispecie, in quanto è pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza che per potersi applicare l’interpretazione analogica è necessario che le situazioni poste a confronto siano coincidenti e riconducibili alla medesima logica ispiratrice della norma. Cosa che non si rinviene nel caso in esame, trattandosi di effetti ex tunc e non ex nunc. Peraltro le argomentazioni addotte dalla reclamante si configurerebbero come una c.d. interpretazione estensiva ma anche sotto questo profilo esse non sarebbero conducenti atteso che l’interpretazione estensiva può essere utilizzata solo nel caso in cui il fatto, non espressamente disciplinato, sia uguale a quello espressamente disciplinato. Ciò posto, preliminarmente deve farsi riferimento a quanto statuito dalla Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite con la decisione pubblicata sul C.U. 107/CGF stagione sportiva 2009 / 2010 la quale ha stabilito quali sono i due principi guida da seguire, in forma gradata, in sede di interpretazione dell’articolo 22 C.G.S., e più precisamente: a) quello della effettività della sanzione irrogata, sanzione che, deve, comunque, essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni, in virtù del quale si tende, ove possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Pertanto il principio cardine da seguire è quello per cui la sanzione deve essere effettivamente scontata. La stessa Corte di Giustizia Federale, per altro, con propria decisione pubblicata su C.U. n° 244/CGF, stagione sportiva 2010/2011, ha statuito che il comma 4 dell’art. 22 C.G.S. deve essere interpretato nel seguente modo: 1) Se una gara nella quale un calciatore squalificato non è stato schierato in campo viene annullata, cioè non viene omologata e viene fatta ripetere con provvedimento definitivo degli organi della giustizia sportiva, la squalifica di quel calciatore non risulta scontata (il predetto calciatore dovrà scontare la squalifica nel primo incontro ufficiale successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo). 2) Se, invece, la gara a seguito di provvedimento definitivo degli organi della giustizia sportiva consegue un risultato influente ai fini della classifica, la squalifica del calciatore deve ritenersi scontata. Nel caso per cui è giudizio la gara Misterbianco/ F.C. Acireale a seguito del provvedimento definitivo di questa Commissione Disciplinare Territoriale ha conseguito un risultato influente agli effetti della classifica (punteggio 0 – 3). Dal che consegue che il calciatore Salvatore Nicolosi deve ritenersi avere scontato la squalifica a suo carico in precedenza irrogatagli in occasione della sopra citata gara di campionato, a nulla rilevando quanto poi occorso in relazione al suo tesseramento, atteso che il calciatore, in ultima analisi, deve essere considerato terzo di buona fede e tutelato nell’affidamento d’avere scontato regolarmente la sanzione. “… l’affidamento, così come la buona fede, è principio generale presente in ogni ambito giuridico. A tale rilievo non fa quindi eccezione l’ordinamento sportivo”. (cfr. C.G.F. 2013/2014 C.U. 135 / CGF del 05/12/2013 e C.U. 162 /CGF del 10/01/2014). In ragione di quanto sopra, in relazione ai principi di equità e correttezza sportiva sanciti dall’art. 2 C.G.S. ed in applicazione dei su richiamati principi espressi dalla Corte di Giustizia Federale, da cui questa Commissione Disciplinare Territoriale non intende discostarsi, ritenendosi assorbito ogni altro motivo di impugnazione P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta perché infondato il proposto appello. Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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