COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 540 del 23.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 211/A Procedimento n° 212/A S.C. SIRACUSA (SR) – Appello avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Visone Fabio – Gara Play off di Eccellenza Misterbianco – S.C. Siracusa del 17/05/2014 – C.U. N° 532 del 20/05/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 540 del 23.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 211/A
Procedimento n° 212/A
S.C. SIRACUSA (SR) - Appello avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Visone
Fabio - Gara Play off di Eccellenza Misterbianco – S.C. Siracusa del 17/05/2014 - C.U. N°
532 del 20/05/2014.
L’indicata Società propone appello avverso il provvedimento come sopra adottato dal
Giudice Sportivo Territoriale, che ritiene sproporzionato all’effettivo accadimento dei fatti,
anche in relazione alla circostanza che lo stesso è stato rilevato dal Commissario di
Campo e non dagli Ufficiali di gara che lo hanno ritenuto il fatto ininfluente.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente i rapporti dei Commissari
di campo designati costituiscono piena prova, ai sensi del comma 2.2 dell’art. 35 del
C.G.S. in ordine a comportamenti violenti posti in essere da tesserati che non siano stati
rilevati dagli ufficiali di gara. In particolare dalla lettura dei referti redatto da uno dei due Commissari di campo designati si rileva che il calciatore Visone Fabio al 12° del 2° tempo colpiva con un pugno al collo un calciatore avversario. Ragion per cui quanto lamentato dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in relazione a quanto stabilito dal’art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S.
P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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