COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 13/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S. Monti avverso la delibera con la quale il G.S.T. Regionale ha respinto l’impugnazione posta in essere dalla medesima Società in ordine all’esito della gara U.S.D. Monti / A.S.D. Poveromo disputata, in data 4 maggio c.a., e valida per il Campionato di II Categoria. (C.U. n. 65 del g. 8 maggio 2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 13/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S. Monti avverso la delibera con la quale il G.S.T. Regionale ha respinto l’impugnazione posta in essere dalla medesima Società in ordine all’esito della gara U.S.D. Monti / A.S.D. Poveromo disputata, in data 4 maggio c.a., e valida per il Campionato di II Categoria. (C.U. n. 65 del g. 8 maggio 2014). Nell’ambito dell’abbreviazione dei termini prevista dal C.U. n. 99/2014 della F.I.G.C., l’U.S. Monti ha inoltrato al G.S.T. della Toscana tempestivo reclamo avverso l’esito della gara del campionato di II categoria Monti / Poveromo del 4.5.2014 (0-1) così motivato nella sua parte dispositiva: “Al minuto 110 – 113 – 115 – 117 il D.G. veniva pesantemente contestato e accerchiato. Il risultato era 0 – 0 e alla fine del 2° tempo supplementare il D.G. stranamente decretava 4 minuti di recupero, quando a n.s. avviso la gara avrebbe dovuto essere chiusa per quanto d’increscioso successo. Invece il D.G. prolungava la gara oltre 5 minuti e pochi secondi del termine quando il Poveromo segnava su calcio d’angolo . Chiediamo l’invalidità della gara poiché risulta evidente l’anomalia della stessa. Il G.S. ha respinto il reclamo con la seguente motivazione: “ ………… OMISSIS Osserva questo G.S.T. che: a) ai sensi della regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio l'arbitro ''deve fungere da cronometrista e controllare che la gara abbia la durata stabilita, prolungandola per recuperare tutto il tempo perduto per incidenti o qualsiasi altra causa; b) che con supplemento di rapporto 6/5/14 l'arbitro della gara Monti - Poveromo ha dichiarato di aver fischiato la fine dell'incontro solo al termine dei 4 minuti di recupero dallo stesso concessi; c) come sia incontestabile infatti che sia sempre e solo l'arbitro a dover decidere quando sia trascorso il tempo di recupero dallo stesso assegnato; d) che ai sensi dell'art. 29, comma 3 C.G.S. le censure relative al regolare svolgimento della gara non possono riguardare ''fatti che investono decisione di natura tecnica'', quali quelle assunte dall'arbitro nella sua funzione di cronometrista; e) che quanto attestato al riguardo nei referti ufficiali non può essere in alcun modo contestato aliunde; f) che nessuna ulteriore fonte di prova é ammissibile al fine di contestare le risultanze degli atti ufficiali (v. art. 35 comma 3 del C.G.S.) nei procedimenti attinenti la regolarità dello svolgimento delle gare…….” OMISSIS Detto provvedimento viene ulteriormente impugnato dall’U. S. Monti la quale chiede in maniera generica “… un riesame sereno del presente ricorso affinché venga fatta giustizia” argomentando : “ In considerazione degli spiacevoli episodi verificatosi, come già specificato nel ricorso precedente al sig. G.S., al minuto 117’ del 2° tempo supplementare , la gara avrebbe dovuto essere chiusa. Invece il Direttore di Gara continuava la stessa e decretava 4 minuti di recupero, che poi diventavano circa 6. Il tempo perso non è stato imputabile di certo al MONTI ma alla spiacevole “gazzarra” dei giocatori del Poveromo. Il direttore di Gara evidentemente spaventato ha concesso l’assurdo recupero che ha concesso al n. 7 del Poveromo di segnare, il quale giocatore si è tolto la maglia (era già ammonito) e non è stato riammonito e a quel punto il Giudice di Gara decretava la chiusura della gara. La C.D., esaminati tutti gli atti del procedimento, dopo aver richiesto all’Arbitro il supplemento al rapporto di gara, ha convocato, a seguito di espressa richiesta di audizione, la reclamante per la data odierna. Si dà atto che la Società controparte, debitamente edotta della proposizione del reclamo, non ha formulato alcuna eccezione. In questa sede il legale rappresentante della Società, unico tesserato legittimato a partecipare alla riunione, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto, si riporta alle richieste conclusive formulate con il reclamo. Ribadisce ancora una volta che il recupero - prolungato ingiustificatamente dal D.G. intimorito, a suo dire, dal comportamento dei calciatori dell’ A.S.D. Poveromo - è stato causato esclusivamente dalla condotta dei calciatori di detta Società, ai quali attribuisce episodi comportamentali spiacevoli che non sono stati descritti né dal D.G. né dal Commissario di campo presente, mentre sono stati oggetto di pubblicazione su un social net-work. Lamenta con forza il fatto che gli Organi della Disciplina Sportiva assumano le proprie decisioni esclusivamente sulla base degli atti ufficiali della gara anche se incompleti come quelli relativi al caso in esame. Conclude con la richiesta di ripetizione della gara. Nel decidere la C.D. rileva, in via preliminare, che il procedimento disciplinare sportivo si svolge sulla base di una precisa normativa federale (N.O.I.F. – C.G.S. – Regole del Gioco del Calcio - Regolamenti di Settore) che gli Organi della Disciplina Sportiva non possono disattendere se non in presenza di elementi e fatti concreti che possano revocare in dubbio il rapporto di gara.Passando quindi al merito della questione, con particolare riferimento alla richiesta di ripetizione della gara formulata anche in sede di audizione dalla Società reclamante, si osserva che l’esame degli atti ufficiali preclude tale ipotesi dovendosi rilevare che tutti i provvedimenti assunti dal D.G. nel corso della competizione (ammonizioni e/o espulsioni) sono conseguenza dei comportamenti tenuti in campo dai singoli calciatori, comportamenti che non rivestono quel carattere di eccezionalità al quale la normativa collega il provvedimento di ripetizione della gara (art. 17, c.4, del C.G.S.) Nessun evento infatti è stato tale da poterne metterne in discussione la regolarità essendosi verificati unicamente infrazioni disciplinari (doppie ammonizioni, falli di gioco) commesse da alcuni calciatori di entrambe le squadre, anche se in maggior numero dai calciatori della Società Poveromo. Si osserva ancora a tal proposito che non costituisce motivo di invalidità della gara l’espulsione di quattro calciatori di parte Poveromo essendo il numero di calciatori di detta Società rimasto in campo al di sopra del minimo previsto (Regola n. 3 del Gioco del Calcio).Per quanto si riferisce infine al preteso errore tecnico che, secondo la reclamante, sarebbe stato commesso dall’Arbitro, la C.D. non può che concordare con quanto deciso dal G.S.T..Infatti la decisione circa il tempo da recuperare, nel senso della decisione assunta per effetto delle interruzioni del gioco verificatesi, rientra nei poteri tecnici riservati alla esclusiva competenza del D.G., e con ciò normativamente sottratti alla competenza degli Organi della Giustizia Sportiva (vedasi quanto disposto dalla Regola n. 5 del Gioco del calcio combinato con la previsione di cui all’art. 29, c. 3 del C.G.S.). L’Arbitro peraltro con il supplemento reso a questa C.D., del quale si ricorda il carattere di prova privilegiata ai sensi dell’art. 35, c. 1, del C.G.S., ha precisato che il tempo di recupero, originariamente stabilito in 4’ è stato da lui rispettato dato che si è reso necessario recuperare ancora, circa 1’, a causa di un’interruzione resasi necessaria - nel corso del recupero stesso - per soccorrere un calciatore infortunato.Di tale ultima circostanza il D.G. ha informato i capitani di entrambe le squadre come indicato sul supplemento al rapporto qui reso. Tale comunicazione, conseguente alla necessaria decisione assunta dall’Arbitro per garantire il corretto svolgersi della gara, viene ignorata dalla reclamante alla quale si ricorda, ad ogni buon conto, l’esistenza di numerose decisioni assunte dagli Organi della Disciplina Sportiva in eguali fattispecie, tutte concordanti nel senso della decisione impugnata, come dimostra, da ultimo, la delibera assunta da questo Collegio con il C.U. n. 44/2014.Sotto tale profilo sarebbe stato opportuno da parte della Società, prima di interporre reclamo, effettuare un esame approfondito delle norme che regolano i casi di specie nonché le decisioni esistenti in proposito, onde evitare inutili, quanto dispendiosi, reclami.La decisione contestata è quindi del tutto priva di censure P . Q . M . la C.D., pronunciando in via definitiva, respinge il reclamo con conseguente acquisizione della tassa di reclamo.Dispone la pubblicazione immediata del provvedimento ai sensi del richiamato C.U. della F.I.G.C. n. 99/2014.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it