COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 15/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Polisportiva Coreglia avverso la squalifica per sette gare del giocatore Grasseschi Michele (C.U. n. 45 del 23/02/2012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 15/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Polisportiva Coreglia avverso la squalifica per sette gare del giocatore Grasseschi Michele (C.U. n. 45 del 23/02/2012) Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata al Sig. Grasseschi per i comportamenti tenuti durante l’incontro esterno disputatosi, in data 6/04/2014, tra l'Associazione Sportiva Dilettantistica Porcari e la reclamante: “Espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica si avvicinava al D.G. sbattendogli la propria mano ripetutamente sulla spalla, senza procurare dolore ed offendendolo”. Avverso tale decisione la società di appartenenza proponeva rituale e tempestivo reclamo contestando parzialmente quanto riferito dal D.G. ed eccependo che il medesimo, in considerazione della confusione presente in campo, non poteva avere l'esatta percezione di quanto avveniva in campo. Il giocatore infatti pur avendo avuto un atteggiamento irriguardoso non avrebbe mai utilizzato espressioni ingiuriose e non avrebbe assunto atteggiamenti aggressivi; la società ammette dunque unicamente che il calciatore abbia raggiunto il D.G. e lo abbia ironicamente toccato sulla spalla dicendo “bravo, bravo”. La reclamante conclude, escludendo qualsiasi atteggiamento violento, chiedendo la riduzione della squalifica del giocatore sanzionato. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Preliminarmente occorre rammentare che le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte illecite attribuite al giocatore Grasseschi. Nel primo supplemento, espressamente richiesto a fini istruttori dalla C.D.T., l'arbitro si limita a confermare quanto descritto nel rapporto di gara non comprendendo adeguatamente il senso della richiesta - che necessita sempre di una valutazione critica, operata dal D.G., alla luce delle eccezioni formulate nel reclamo (che per tale ragione viene sempre trasmesso assieme all'istanza di chiarimenti) – finalizzata ad orientare meglio le decisioni della Giustizia Sportiva. Nel secondo supplemento, invece l'arbitro precisa: “Al 26' del 2°t allontanavo dal T.D.G il Sig. Grasseschi, perché già precedentemente ammonito faceva fallo ad un avversario, lo stesso mentre si recava negli spogliatoi veniva verso me e sbatteva la mano ripetutamente sulla mia spalla (senza provocarmi dolore)”. Dettagliando anche le frasi, oggettivamente ingiuriose, smentisce di poter avere errato nell'attribuzione delle espressioni offensive e nell'individuazione del responsabile: “Io, essendo vicino al calciatore (circa 1 metro) e avendo il volto dello stesso rivolto verso di me udivo bene le parole pronunciate dal Sig. Grasseschi, senza confonderle con quelle del pubblico”. Pur “arginando” il fatto al di fuori del comportamento violento (che viene ordinariamente sanzionato, anche per la semplice spinta al D.G. senza conseguenze, con una squalifica di qualche mese) il D.G. conferma il gesto gravemente oltraggioso negato da parte reclamante. Per quanto attiene alla condotta assunta occorre precisare che l'art. 19 comma 4 del C.G.S, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”, così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. La sola condotta irriguardosa è quindi meritevole di sanzione determinata nel suo minimo e, evidenziando che si tratta di un atteggiamento evidentemente offensivo, occorre rilevarne l'indubitabile contenuto denigratorio che, associato al successivo ed illecito contatto, giustifica il provvedimento adottato. Dunque la sanzione irrogata dal G.S.T., per il gesto derisorio, per l'atteggiamento irriguardoso e per la platealità della condotta, risulta assolutamente corretta e contenuta nell'ambito delle squalifiche irrogate per gesti simili. p.q.m. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it