COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 15/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Vada – Montieri (0-2) del 6/4/2014. Campionato di II categoria in C.U. n.57 del 10/04/2014 C.R.T.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 67 del 15/05/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara Vada – Montieri (0-2) del 6/4/2014. Campionato di II categoria in C.U. n.57 del 10/04/2014 C.R.T.
Reclama la società Vada avverso la squalifica per sette giornate di gara inflitta al calciatore Neri Marco il quale “a fine gara si avvicinava al D.G. spingendolo con entrambe le mani, senza procurargli dolore e gli rivolgeva frase irriguardosa”.
La reclamante non nega i fatti rilevando che l’intenzione del calciatore non era quella di offendere l’arbitro né quella di spingerlo con le mani, ma il suo intervento era mirato a calmare gli animi in virtù della situazione di tensione che si era verificata in campo.
Elogia le doti morali e di correttezza del proprio tesserato e chiede una riduzione della sanzione.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente il primo scritto evidenziando la mancanza di volontà lesiva del calciatore nei suoi confronti.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.
Quanto posto in essere dal tesserato contrasta in maniera totale ogni più elementare comportamento sportivo e quindi il calciatore deve essere debitamente sanzionato.
Infatti, giova ricordare che l’arbitro costituisce in campo il primo giudice nonché custode delle regole sportive che permettono l’effettuazione delle gare e quindi infrangerle porta inevitabilmente a conseguenze disciplinari.
L’avere messo le mani addosso all’arbitro, sia pure senza intenzioni lesive, costituisce comunque un atto di violenza anche in mancanza di lesioni personali evidenti; in altre parole, costituisce violenza fisica verso l’arbitro e morale per le Istituzioni rappresentate in quel momento storico dal D.G.
Lo stesso dicasi, se pur in maniera minore e relativamente all’aspetto morale, per la frase irriguardosa.
In punto di quantificazione della sanzione il Collegio concorda con quanto stabilito dal G.S. a nulla rilevando i pregressi sportivi del tesserato.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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