COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 148 del 09.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. GRS TERNI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRS TERNI – ROBUR CERVINO DISPUTATA A TERNI IL 08.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CONTI LORENZO FINO AL 31/12/2014.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 148 del 09.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. GRS TERNI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRS TERNI – ROBUR CERVINO DISPUTATA A TERNI IL 08.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CONTI LORENZO FINO AL 31/12/2014. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.05.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società G.S.D. GRS Terni, chiedendo la riduzione della violazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha ribadito a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il comportamento posto in essere dal calciatore Lorenzo Conti nei suoi confronti, sia con riguardo alle frasi pronunciate dallo stesso, sia con riferimento ai contatti fisici avvenuti nel corso del primo tempo e nell’intervallo. L’arbitro ha in ogni caso precisato di non aver subito alcuna conseguenza fisica dalla condotta tenuta dal Conti. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Lorenzo Conti fino al 15.10.2014. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Lorenzo Conti fino al 15.10.2014.
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