COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 17.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA GUALDO BASTARDO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA GUALDO BASTARDO – PONTEVALLECEPPI DISPUTATA A MARCELLANO IL 08.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 117 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 11.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE BORDACCHINI MASSIMO FINO AL 31/12/2014.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 151 del 17.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA GUALDO BASTARDO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA GUALDO BASTARDO - PONTEVALLECEPPI DISPUTATA A MARCELLANO IL 08.05.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 117 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 11.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE BORDACCHINI MASSIMO FINO AL 31/12/2014.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.05.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.S.D. Nuova Gualdo Bastardo, chiedendo la riduzione della violazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’audizione del direttore di gara è emerso che il dirigente Bordacchini Massimo, dopo essere stato allontanato per reiterate proteste, si è avvicinato all’arbitro cercando di afferrarlo all’altezza del collo; in tale contesto lo colpiva leggermente con le dita procurandogli lieve dolore. Il Bordacchini veniva quindi allontanato dai giocatori della sua squadra, continuando peraltro ha protestare all’indirizzo dell’arbitro stesso.
La condotta tenuta dal Sig. Bordacchini – che peraltro svolgeva le funzioni di assistente – è sicuramente meritevole di adeguata sanzione; tuttavia, tenuto conto del fatto che il gesto del dirigente non ha provocato alcuna conseguenza al direttore di gara, la Commissione ritiene di poter ridurre l’inibizione fino al 30/09/2014.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta dal G.S. al dirigente Bordacchini Massimo fino al 30/09/2014.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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