• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 29 MAGGIO 2014
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 26 a carico di:
– signor Domenico COZZUCOLI, dirigente della Società ASD Motta San Giovanni, per rispondere della violazione dei doveri
di lealtà correttezza e probità sportiva per avere deliberatamente – di propria iniziativa – predisposto la richiesta di tesseramento per la Società ASD Motta San Giovanni del calciatore Giovanni Gotta, all’insaputa di questi e del Presidente della stessa società, signor Antonino Callea, apponendo di proprio pugno in calce allo stesso documento le firme apocrife sia del calciatore che del predetto Presidente e per avere trasmesso la falsa documentazione al Comitato Regionale Calabria, impedendo con tale iniziativa la possibilità del tesseramento dello stesso calciatore per la Società ASD Ravagnese GBI, come meglio specificato nella parte motivata;
-la società ASD MOTTA SAN GIOVANNI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte al proprio Dirigente ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 29 MAGGIO 2014
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 26 a carico di:
- signor Domenico COZZUCOLI, dirigente della Società ASD Motta San Giovanni, per rispondere della violazione dei doveri
di lealtà correttezza e probità sportiva per avere deliberatamente - di propria iniziativa - predisposto la richiesta di tesseramento per la Società ASD Motta San Giovanni del calciatore Giovanni Gotta, all’insaputa di questi e del Presidente della stessa società, signor Antonino Callea, apponendo di proprio pugno in calce allo stesso documento le firme apocrife sia del calciatore che del predetto Presidente e per avere trasmesso la falsa documentazione al Comitato Regionale Calabria, impedendo con tale iniziativa la possibilità del tesseramento dello stesso calciatore per la Società ASD Ravagnese GBI, come meglio specificato nella parte motivata;
-la società ASD MOTTA SAN GIOVANNI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte al proprio Dirigente ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del C.G.S..
IL DEFERIMENTO
Il Vice Procuratore Federale,
Esaminati gli atti che hanno dato origine al Procedimento N. 520/13-24 da cui si evince che:
- al C. R. Calabria, pervenivano due richieste di tesseramento: la prima, N. DL 2492703, inviata il 02.01.2014 con la raccomandata
N. 12962 32160 9 - 8, dalla Società ASD Motta San Giovanni, in favore del calciatore Giovanni Gotta (23.04.1987), registrata in
arrivo dal C. R. al N. 08623; la seconda, N. DL2493893, trasmessa lo stesso giorno (02.01.2014), con la raccomandata N. 14572
15599 6 - 8, dalla Società ASD Ravagnese GBI, in favore dello stesso calciatore (Giovanni Gotta), registrata in arrivo dal C. R. al N. 08723;
- il C. R. Calabria, con la nota datata 15.01.2014, comunicava alla Società ASD Raravgnese GBI che la
loro richiesta di
tesseramento del calciatore Giovanni Gotta non veniva presa in considerazione, ai sensi dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F.,
significando che lo stesso atleta era stato tesserato in precedenza per la Società ASD Motta San Giovanni, conseguentemente, lo
stesso C. R. Calabria, con la lettera del 15.01.2014, trasmetteva, per quanto di competenza, i predetti atti alla Procura Federale della
FIGC;
Rilevato che, nel corso degli accertamenti, il Collaboratore della Procura Federale, Dott. Antonio Cogliandro, ha ascoltato i sottonotati tesserati:
- il calciatore, Giovanni Gotta, dopo avere preso visione delle due predette richieste di tesseramento per le Società ASD Motta San Giovanni ed Asd Ravagnese GBI, ha dichiarato che:
• riconosceva, senza ombra di dubbio, per propria la firma che aveva apposto in calce alla richiesta di tesseramento per la Società
ASD Ravagnese GBI, e tale firma l'aveva formalizzata alla presenza del Presidente di detta società, signor Annunziato Vadalà,
mentre escludeva, nel modo più assoluto, che la firma a suo nome, esistente in calce alla richiesta di tesseramento della Società
ASD Motta San Giovanni, fosse stata apposta da lui e né era in grado di conoscere la persona che aveva inviato la raccomandata al
C. R. Calabria;
• nel mese di dicembre del 2013 aveva svolto un provino presso la Società ASD Motta San Giovanni e nella circostanza non era
tesserato per altre Società; escludeva di avere partecipato a gare ufficiali ovvero amichevoli con la squadra di quest'ultima Società;
• non essendosi trovato a suo agio con l'ASD Motta San Giovanni, la cui sede era molto distante dal luogo della propria residenza,
aveva deciso, invece, di accasarsi con l'ASD Ravagnese e per la stessa Società aveva firmato la richiesta di tesseramento
mostratagli;
- il Presidente della Società ASD Ravagnese GBI, signor Annunziato Vadalà, ha dichiarato che:
• il calciatore Giovanni Gotta aveva firmato la richiesta di tesseramento per la propria Società alla sua presenza e, subito dopo, egli aveva trasmesso detto documento al C. R. Calabria;
- il Presidente della Società ASD Motta San Giovanni, signor Antonino Callea, ha escluso che:
• la firma a suo nome, apposta in calce alla richiesta di tesseramento del calciatore Giovanni Gotta, mostratagli, fosse stata apposta
da lui, precisando di avere svolto alcuni accertamenti appena gli era pervenuta dal C. R. Calabria la lettera che gli comunicava il
tesseramento dello stesso calciatore per la propria Società, in quanto era all'oscuro di tutto ciò; comunque, era poi giunto alla
conclusione che l'autore di tale iniziativa era riconducibile al suo Dirigente, signor Domenico Cozzucoli, il quale aveva anche
trasmesso la raccomandata al C. R. Calabria, riguardante la documentazione della richiesta dello stesso tesseramento;
- il Dirigente della Società ASD Motta San Giovanni, signor Domenico Cozzucoli, ha dichiarato che:
• il calciatore Giovanni Gotta aveva svolto qualche seduta di allenamento presso la squadra della sua Società, intuendo ben presto che questi potesse rientrare nelle aspettative della Società;
• in perfetta buona fede aveva predisposto la richiesta di tesseramento per la sua Società del calciatore Gotta e, nella circostanza,
aveva apposto di proprio pugno in calce a tale documento la firma dello stesso calciatore, all'insaputa del Presidente Callea ed di
altri Dirigenti;
• aveva poi curato la spedizione della raccomandata al C. R. Calabria, contenente la documentazione riguardante detto tesseramento;
Considerato che, a riscontro delle dichiarazioni acquisite e dall'analisi delle documentazione esistente agli atti, è emerso che
effettivamente la firma apposta in calce alla richiesta di tesseramento per la Società ASD Ravagnese GBI corrisponde, senza ombra
di dubbio, a quella del calciatore Giovanni Gotta, essendo simile, in tutto e per tutto, a quella apposta dallo stesso in calce al verbale
della sua audizione ed a quella rilasciata, su invito del Collaboratore, su di un apposito foglio a parte;
Considerato, invece, che la firma esistente in calce alla richiesta di tesseramento per la Società ASD Motta San Giovanni è
assolutamente diversa da quella del calciatore, ed infatti,sicuramente, è stata apposta del Dirigente di quest'ultima Società,
Domenico Cozzucoli, il quale, per sua stessa ammissione, su tale documento ha apposto anche la firma del suo Presidente; infatti
detta firma è totalmente diversa da quella originale che il Presidente Antonino Callea ha apposto in calce al verbale di audizione;
Ritenuto che, alla luce dell'esito delle indagini svolte, il calciatore Giovanni Gotta sia escluso da qualsiasi responsabilità disciplinare
e che, invece, il comportamento posto in essere dal Dirigente della Società ASD Motta San Giovanni, Domenico Cozzucoli, il quale,
all'insaputa dello stesso calciatore e del proprio Presidente della Società ASD Motta San Giovanni, signor Antonio Callea, di propria
iniziativa, abbia compilato la richiesta di tesseramento per la stessa Società del calciatore, Giovanni Gotta, ed apposto, di proprio
pugno, su tale documento le firme apocrife sia del calciatore che del Presidente Callea, e per avere trasmesso con raccomandata
postale tale falsa documentazione al C. R. Calabria, impedendo in tal modo il perfezionamento del tesseramento dello stesso
calciatore per la Società ASD Ravagnese GBI, tutto ciò integri a carico del Dirigente Cozzucoli la violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., facendo derivare, a titolo oggettivo, la responsabilità della
Società ASD Motta San Giovanni, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.;
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, col. Domenico Infante;
Visto l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;
HA DEFERITO
a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 27 marzo 2014, prot. nr. 5390/520 pf 13-14/GR/mg:
-il signor Domenico Cozzucoli, dirigente della Società ASD Motta San Giovanni, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà
correttezza e probità sportiva per avere deliberatamente - di propria iniziativa - predisposto la richiesta di tesseramento per la
Società ASD San Motta San Giovanni del calciatore Giovanni Gotta, all’insaputa di questi e del Presidente della stessa società,
signor Antonino Callea, apponendo di proprio pugno in calce allo stesso documento le firme apocrife sia del calciatore che del
predetto Presidente e per avere trasmesso la falsa documentazione al Comitato Regionale Calabria, impedendo con tale iniziativa la
possibilità del tesseramento dello stesso calciatore per la Società ASD Ravagnese GBI, come meglio specificato nella parte
motivata;
-la società ASD MOTTA SAN GIOVANNI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte al proprio Dirigente ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del C.G.S..
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 26 maggio 2014, sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello, il Presidente dell’ASD Motta San Giovanni, Callea Antonino, assistito dall’Avv. Giuseppe Minniti che interviene anche nell’interesse del signor Domenico Cozzucoli.
Prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell’ art. 23,
C.G.S..
Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale;
visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura:
-Domenico Cozzucoli inibizione mesi sei (6), da pena base di anni uno (1);
- ASD Motta San Giovanni ammenda € 200,00, da pena base di euro 500,00.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti;
Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano
congrue;
Ritiene che sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 23.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell’istanza di patteggiamento - irroga le seguenti sanzioni:
- COZZUCOLI Domenico l’inibizione mesi SEI (6);
- ASD MOTTA SAN GIOVANNI ammenda € 200,00(duecento/00).
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Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 26 a carico di:
– signor Domenico COZZUCOLI, dirigente della Società ASD Motta San Giovanni, per rispondere della violazione dei doveri
di lealtà correttezza e probità sportiva per avere deliberatamente – di propria iniziativa – predisposto la richiesta di tesseramento per la Società ASD Motta San Giovanni del calciatore Giovanni Gotta, all’insaputa di questi e del Presidente della stessa società, signor Antonino Callea, apponendo di proprio pugno in calce allo stesso documento le firme apocrife sia del calciatore che del predetto Presidente e per avere trasmesso la falsa documentazione al Comitato Regionale Calabria, impedendo con tale iniziativa la possibilità del tesseramento dello stesso calciatore per la Società ASD Ravagnese GBI, come meglio specificato nella parte motivata;
-la società ASD MOTTA SAN GIOVANNI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte al proprio Dirigente ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.."