COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 29 MAGGIO 2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.115 della Società A.S. FIUMEFREDDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 SGS del 15.5.2014 (squalifica del calciatore ADRIANI Luca per CINQUE giornate di gara, squalifica del calciatore NESCI Vincenzo per TRE giornate di gara, squalifica del calciatore SCALZO Carmine fino al 14 GENNAIO 2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 29 MAGGIO 2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.115 della Società A.S. FIUMEFREDDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 SGS del 15.5.2014 (squalifica del calciatore ADRIANI Luca per CINQUE giornate di gara, squalifica del calciatore NESCI Vincenzo per TRE giornate di gara, squalifica del calciatore SCALZO Carmine fino al 14 GENNAIO 2015). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal supplemento di rapporto dell’arbitro della gara S.C. Cittadella Bonifati - A.S. Fiumefreddo del 10.05.2014, risulta che: - il calciatore Andriani Luca (A.S. Fiumefreddo) colpiva con calci e pugni sia l’assistente di parte della società S.C. Cittadella Bonifati che alcuni calciatori della stessa società, intervenuti per fermarlo; - il calciatore Nesci Vincenzo (A.S. Fiumefreddo) colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario durante la rissa avvenuta in campo; - il calciatore Scalzo Carmine (capitano dell’A.S. Fiumefreddo), durante la rissa, “colpiva con pugni alla schiena” un calciatore avversario e successivamente, nei pressi dello spogliatoio, sputava addosso all’arbitro, colpendolo alla maglietta. Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha adottato i seguenti provvedimenti (cfr. C.U. n.54 del 15.05.2014 del Comitato Regionale Calabria-Attività Giovanile): - squalifica del calciatore Andriani Luca per cinque giornate di gara; - squalifica del calciatore Nesci Vincenzo per tre giornate di gara; - squalifica del calciatore Scalzo Carmine fino al 14 gennaio 2015. La società A.S. Fiumefreddo impugna il suddetto provvedimento, chiedendo la riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive. In particolare, con riferimento alla posizione di Andriani Luca, afferma che il calciatore avrebbe avuto “una colluttazione” con l’assistente di parte dopo essere stato provocato da quest’ultimo e che non avrebbe colpito i calciatori avversari, avendo tentato, invece, “di divincolarsi per raggiungere l’assistente e non per fare lite con gli stessi”. I fatti per come riferiti dal direttore di gara, in modo chiaro e puntuale, non possono essere posti in dubbio, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1, del C.G.S). La Commissione, inoltre, ritiene le sanzioni irrogate ai tre calciatori congrue ed adeguate ai fatti a loro ascritti, tenuto conto anche dell’aggravante costituita dalle funzioni di capitano rivestite da Scalzo Carmine. Il reclamo, pertanto, va rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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