COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 29.05. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 112. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AMOROSI – GARA VOLTURNIA BAIA E LATINA/AMOROSI DEL 9.03.2014 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 29.05. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 112. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AMOROSI – GARA VOLTURNIA BAIA E LATINA/AMOROSI DEL 9.03.2014 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 19.05.2014, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; audito il direttore di gara, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul C.U. n. 80 del 20.03.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto alla società reclamante la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Con ricorso trasmesso nei termini temporali prescritti, la società Amorosi ha impugnato le citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, il direttore di gara, in sede di audizione, sia davanti al primo Giudice, sia davanti a questa C.D.T., ha confermato il comportamento di ingiurie e minacce reiterate, del calciatore Pascarella Michele, nei confronti dello stesso. Ha aggiunto, infine, che, temendo per la sua incolumità, non ha provveduto a notificare, a quest’ultimo, il provvedimento di espulsione, in quanto in precedenza erano stati espulsi altri quattro calciatori della società ospite, il che avrebbe determinato la necessitata sospensione anticipata della gara, per sopraggiunta inferiorità numerica (la squadra della società Amorosi, invero, si sarebbe ridotta a sei calciatori in campo, il che sarebbe stato incompatibile con il regolare svolgimento della gara). Sul punto, nel corso dell’audizione presso questa C.D.T., il direttore di gara ha precisato di aver valutato che l’eventuale espulsione del calciatore Pascarella Michele avrebbe causato una molto probabile reazione contro l’arbitro medesimo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Amorosi; dispone addebitarsi la tassa reclamo, nonversata.
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