COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 29.05. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 113. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RINASCITA AMINEI – GARA RINASCITA AMINEI/BLUELYONS DEL 23.03.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 29.05. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 113. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RINASCITA AMINEI – GARA RINASCITA AMINEI/BLUELYONS DEL 23.03.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 12.05.2014, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; preso atto della dichiarazione, trasmessa, a mezzo fax, da parte del direttore di gara; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul C.U. n. 85 del 3.04.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha disposto la ripetizione della gara. Con ricorso trasmesso nei termini temporali prescritti, la società Rinascita Aminei ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può trovare accoglimento. Deve premettersi che il direttore di gara, sia in sede di audizione, davanti al primo giudice, sia attraverso il fax trasmesso a questa C.D.T., ha confermato il comportamento tenuto da parte del calciatore Autiero Alessandro, della società Blue Lyons, il quale gli aveva impedito, per vari minuti, di ammonire, per la seconda volta, un suo compagno di squadra, già ammonito in precedenza. Ha aggiunto, inoltre, che, temendo per la sua incolumità, non aveva provveduto ad espellere il nominato calciatore. Questa C.D.T., coerentemente con altre precedenti decisioni per casi analoghi, giudica che, nella circostanza, non sussistessero gli estremi per la sospensione definitiva della gara, come peraltro rilevato nella decisione del Giudice Sportivo Territoriale, il quale ha evidenziato che l’arbitro, tra l’altro, non aveva posto in essere tutte le misure necessarie e prescritte dalla relativa normativa, prima di adottare la decisione medesima. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Rinascita Aminei; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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