COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 29.05. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare N. 134. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DI NARDO CRISTIAN (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. AVOLIO FABIO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PERNA STEFANO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 29.05. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare N. 134. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DI NARDO CRISTIAN (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. AVOLIO FABIO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PERNA STEFANO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 9 settembre 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 17 maggio 2013, prot. 7448/818, a carico dei tesserati, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare debbono essere richiamate le ordinanze di questa C.D.T.: la prima relativa alla riunione del 2.12.2013, pubblicata sul Comunicato Uff per i comportamenti tenuti, nonché in relazione alle rilevanti infrazioni disciplinari acclarate, ignorando del tutto le regolari notifiche, pur pervenute, giudica di dover condividere le richieste della Procura Federale, con la commisurazione della penalizzazione nel Campionato Provinciale Allievi 2014/2015 a due punti e con la commisurazione dell’ammenda ad euro 500,00; P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del calciatore Di Nardo Cristian, la squalifica per tre giornate di gara; a carico dei dirigenti, sigg. Avolio Fabio e Perna Stefano, l’inibizione per mesi uno ed, infine, a carico della società Stasia Soccer, due punti di penalizzazione, da scontare nella stagione sportiva 2014/2015, nell’ambito del Campionato Provinciale Allievi, nonché l’ammenda di euro 500.00.
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