COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 29.05. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 114. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CENTRO STORICO SALERNO – GARA CENTROSTORICO SALERNO/ REAL BELLIZZI DEL 24.11.2013 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 29.05. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 114. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CENTRO STORICO SALERNO – GARA CENTROSTORICO SALERNO/ REAL BELLIZZI DEL 24.11.2013 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 47 del 5.12.2013, il Giudice Sportivo Territoriale ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla medesima società, in quanto il preannuncio di reclamo, spedito con telegramma nelle ventiquattro ore successive alla disputa della gara, è stato inoltrato dal sig. Sisolfi Carmine, non autorizzato. Con ricorso trasmesso, nei termini temporali prescritti, la società Centro Storico Salerno ha proposto appello avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere accolta, nel rispetto del criterio sostanziale del diritto sportivo. Invero, dall’ulteriore istruttoria degli atti, eseguita dalla Segreteria del C.R. Campania, si rileva che la società reclamante aveva depositato un verbale dell’assemblea dei soci, dal quale risulta che il sig. Sisolfi Carmine era stato nominato Consigliere, all’interno del Consiglio Direttivo della società medesima, in data 9.09.2013 (verbale acquisito al protocollo del C.R. Campania in data 20.09.2013, al n. 1943), che era in corso di ratifica da parte del C.R. Campania. Quanto al preannuncio telegrafico, esso era stato trasmesso, a mezzo telefono, dall’utenza telefonica dell’abitazione del sig. Sisolfi Carmine, che questa C.D.T. ritiene possa essere considerata – anche alla luce delle motivazioni giustificative, di cui al reclamo in esame – identificativa della società reclamante, a prescindere da qualche imperfezione di natura formale. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Centro Storico Salerno, di annullare l’impugnata delibera del primo Giudice, e, per l’effetto, di rimettere gli atti al Giudice Sportivo Territoriale, per l’esame, nel merito, del reclamo di prima istanza; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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