COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 29.05. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 116. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL COMINIUM – GARA VIRTUS GOTI ‘97/REAL COMINIUM DEL 5.04.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 29.05. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 116. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL COMINIUM – GARA VIRTUS GOTI ‘97/REAL COMINIUM DEL 5.04.2014 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 5.05.2014, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimento, nella riunione del 12.05.2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 91 del 17.04.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della reclamante, per rinuncia della medesima società, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 250.00, relativa alla prima rinuncia, nonché la sanzione accessoria dell’indennizzo per il mancato incasso, nella misura di euro 150.00, come pubblicata sul C.U. n. 1 dell’1.07.2013 del C.R. Campania. Con ricorso trasmesso, nei termini temporali prescritti, la società Real Cominium ha proposto appello avverso le citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Deve premettersi che la reclamante, nel proprio atto di impugnazione, ha chiesto la revoca di tutte le sanzioni. Nella seduta del 5 maggio 2014, il presidente della società reclamante, assistito dal legale, si è riportato al proprio ricorso, ribadendo che la decisione di non far scendere in campo la propria squadra era stata adottata soltanto al fine di salvaguardare l’incolumità dei propri tesserati, aggiungendo che questi ultimi erano stati oggetto di aggressione da parte dei sostenitori della società ospitante, al momento del loro arrivo all’impianto sportivo. Nella seduta del 12 maggio 2014, il direttore di gara, ascoltato in merito, ha confermato che realmente vi erano stati episodi di aggressione al momento dell’arrivo della squadra ospite, ma che successivamente, dopo anche l’arrivo della forza pubblica, sussistevano con certezza, a suo giudizio, le garanzie per la regolare disputa della gara. L’arbitro ha, altresì, aggiunto che, anche in presenza di assicurazioni verbali, da parte dei dirigenti della società ospitante, il presidente della società ospite aveva ribadito la sua ferma volontà di non far scendere in campo la propria squadra, riportandosi alle motivazioni trascritte in una nota consegnata al direttore di gara. Questa C.D.T., in ordine alla pur incresciosa vicenda in esame, deve ribadire il principio giuridico sportivo, consolidato ed indiscusso, sulla base del quale compete esclusivamente all’arbitro la decisione sulle condizioni ambientali di compatibilità di disputa di una gara sotto il profilo della sua regolarità. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Cominium; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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