COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 28.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico calc. SOGNI NICOLA, tesserato U.S.D. Borgonovese, e U.S.D.BORGONOVESE – campionato I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 28.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico calc. SOGNI NICOLA, tesserato U.S.D. Borgonovese, e U.S.D.BORGONOVESE - campionato I^ categoria Con nota 4.4.2014 n. 5643/492, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. SOGNI NICOLA, tesserato U.S.D. Borgonovese, per avere, dopo la gara San Corrado – Borgonovese del 22.11.2013, insultato, offeso e minacciato il sig. Mario Latifi, arbitro della gara in questione, incontrato casualmente per strada, durante una festa di paese a Castel San Giovanni(PC), integrando così la violazione dell’art. 1, commi 1 e 3, del C.G.S. e dei principi di probità, lealtà e correttezza ivi contenuti; - - l’U.S.D. BORGONOVESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per la condotta scorretta posta in essere dal tesserato sig. Sogni Antonio. Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. SOGNI e l'U.S.D. BORGONEVESE hanno fatto richiesta di audizione e sono stati invitati, ma non si sono presentati all'odierno dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con la squalifica per mesi 3 del calc. SOGNI NICOLA e l'ammenda di € 150 per l'U.S.D. BORGONOVESE. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dal calc. SOGNI integri le violazioni come sopra allo stesso attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva a carico dell'U.S.D. BORGONOVESE, ex art. 4, comma 2, del C.G.S.; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere al calc. SOGNI NICOLA, la squalifica per mesi 3 ed all'U.S.D. BORGONESE l'ammenda di € 150.
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