COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 28.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 116 RECLAMO PROPOSTO DA CALC. ZANETTI DIEGO-tess. A.S.C. Cervarese avverso squalifica al 4.5.2019 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 44 del 7.5.2014 gara LANGHIRANESE – CERVARESE del 4.5.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 28.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 116 RECLAMO PROPOSTO DA CALC. ZANETTI DIEGO-tess. A.S.C. Cervarese avverso squalifica al 4.5.2019 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 44 del 7.5.2014 gara LANGHIRANESE - CERVARESE del 4.5.2014 Il calc. ZANETTI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che il provvedimento del Giudice Sportivo "risulta profondamente erroneo ed infondato quanto alla afflittività della sanzione irrogata, poiché all'esito di una serena e critica valutazione degli atti ufficiali, risultano insussistenti le caratteristiche di estrema gravità del suo comportamento, necessarie per l'irrogazione di provvedimenti di assoluto rigore". Nel rapporto arbitrale si legge che il calc.ZANETTI, giunto ad un metro dall'arbitro abbassava la testa per colpirlo in pieno viso all'altezza della fronte e, in seguito a tale forte colpo il direttore di gara, perdendo l'equilibrio, cadeva a terra sentendo un forte dolore alla fronte ed alla zona sacrale. In realtà, niente di tutto questo si è verificato. Il calciatore "alterato per il pareggio subito dai prpri compagni nei minuti finali, quando la gara sembrava ormai vinta, entrava in campo protestando vibratamente, in forma scomposta, ma senz'altro non violenta, all'indirizzo dell'arbitro, ed in prossimità dello stesso entrava incidentalmente in contatto con la fronte della giacchetta nera che, sorpresa ed impaurita dall'atteggiamento del calciatore, si accasciava sul terreno di gioco perdendo l'equilibrio. L'arbitro non è certamente caduto per la veemenza del colpo subito". "Il calciatore avrà certamente proferito qualche parola di troppo , ma ciò che non si può accettare è la patente di violento aggressore attribuita al calciatore". Si richiama a decisioni di organi disciplinari territoriali e anche nazionali che per fatti analoghi. ed anche più gravi, hanno inflitto sanzioni molto più contenute. (es. C.A.F. - C.U. 1/C del 7.7.2004 squalifica per 1 anno a calciatore per frasi irriguardose e comportamento violento- ripetuti forti calci agli stinchi dell'arbitro e pestone piede con ematoma- ; Corte di Giustizia Federale C.U. 224 del 20.6.2008 squalifica per 10 giornate per frasi irriguardose e, afferrato l'arbitro per la maglia, colpito tre volte al petto). Per comportamenti simili a quelli attribuiti al calc. ZANETTI è stata ritenuta congrua la squalifica di 3-4 mesi. Aggiunge anche che, data la giovane età del calciatore "la sanzione irrogata debba spiegare principalmente effetti educativi e non repressivi, che invece rischiano di essere prodotti dall'abnorme squalifica inflitta". Chiede la riduzione della squalifica nella misura di giustizia e, comunque, non superiore a 3(tre) mesi. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - sentito in questa sede il calc. ZANETTI che ha, con molta convinzione, ribadito che si è trattato di un contatto accidentale tra la sua fronte e quella dell'arbitro, senza alcuna volontà malevola e che, a seguito di tale lieve contatto l'arbitro si è probabilmente spaventato ed è cauto a terra; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, il calc. ZANETTI, dalla panchina (ove sostava dopo essere stato sostituito), correva verso di lui e, urlando frasi offensive e minacciose, abbassando la testa, lo colpiva, volontariamente, con forza all'altezza della fronte, facendolo cadere a terra , procurandogli intenso dolore alla fronte ed alla zona sacrale, precisando anche che non si aspettava un tale comportamento da parte del giocatore che, mentre reiterava le esternazioni, veniva poi allontanato da altri partecipanti alla gara; - considerato che il grave contegno antisportivo del calc. ZANETTI, possa essere punito con una sanzione più congruamente rapportata anche alla circostanza che il gesto è stato messo in atto in un unico rapido contesto, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2016 la squalifica del calc. ZANETTI DIEGO. Dispone per la restituzione della tassa, versata in € 65.
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