COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 254/CDT del 30/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE TESTA LUIGI (TESS. CASTELMADAMA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 195 DEL 20.3.2014 (Gara: CASTELMADAMA – VILLA ADRIANA del 16.3.2014 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 254/CDT del 30/05/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE TESTA LUIGI (TESS. CASTELMADAMA) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 A SUO CARICO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 195 DEL 20.3.2014
(Gara: CASTELMADAMA – VILLA ADRIANA del 16.3.2014 – Campionato II Categoria)
Il calciatore TESTA LUIGI, tesserato federalmente per la Società CASTEL MADAMA, nel reclamo
presentato ed anche in sede di audizione, ha ritenuto eccessivo il provvedimento della squalifica
inflittagli fino al 31.12.2016, sostenendo che dopo l’espulsione decretata dall’arbitro per proteste,
gli toglieva dalla bocca il fischietto, gettandolo in terra, allontanandosi poi dal terreno di gioco
senza ulteriori problemi. Esclude il ricorrente, nella maniera più assoluta, di aver colpito l’arbitro sulla bocca e che non si è
verificata alcuna fuoriuscita di sangue, pertanto, alla luce di tali dichiarazioni, chiede una congrua
riduzione della pena comminatagli.
Questa Commssione, da una attenta lettura degli atti, ha accertato che quanto dichiara il TESTA
non corrisponde del tutto a quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto.
Infatti, a seguito del colpo ricevuto, il direttore di gara subiva anche una lacerazione del labbro
superiore e che, in tale circostanza, i calciatore lo offendeva ed in seguito gettava in terra il
fischietto e lo gettanva in terra con sfregio, circostanza ribadita dall’arbitro anche in sede di
audizione.
E’ evidente che il gesto compiuto dal TESTA è di particolare gravità, ma che comunque, questa
Commissione ritiene che la sanzione inflittagli, possa essere ridimensionata entro limiti di minore
entità, tenuto conto di alcune precisazioni avanzate dal ricorrente, ascoltato da questa
Commissione Disciplinare.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico del calcaitore TESTA LUIGI al 31.3.2016,
così come anticipato sul C.U. n. 227 del 18.4.2014.
La tassa reclamo va restituita.
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