COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 254/CDT del 30/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MATTEO ATTURO E GIULIANO EVANGELISTI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 22 COMMA 6 DEL C.G.S. E DELLA ASD LARIANO R.D.P. NEMI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 254/CDT del 30/05/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MATTEO ATTURO E
GIULIANO EVANGELISTI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 22 COMMA 6 DEL
C.G.S. E DELLA ASD LARIANO R.D.P. NEMI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 16.12.2013, ha trasmesso alla Procura
Federale gli atti della gara del Campionato di Eccellenza CECCANO – LARIANO RDP NEMI del
27.10.2013, sulla base di quanto deliberato dalla Commissione Disciplinare Territoriale con il C.U.
n. 146 del 24.1.2014.
La Procura Federale, prendeva atto della decisione assunta, in cui rilevava un vizio di natura
processuale ed accoglieva il reclamo avanzato dalla Società LARIANO, confermando il risultato
acquisito sul campo, disponendo però la trasmissione degli atti di gara alla Procura Federale per le
valutazioni del caso sulla posizione del calciatore ATTURO MATTEO della Società LARIANO
NEMI, che avrebbe partecipato illegittimamente all’incontro in argomento .
La Procura Federale esperiva gli opportuni accertamenti e dalla documentazione acquisita, ha
rilevato che è risultata comprovata la partecipazione del calciatore MATTEO ATTURO alla gara
del Campionato di Eccellenza CECCANO – LARIANO RDP NEMI del 27.10.2013, pur non
avendone titolo, in quanto squalificato con il C.U. n. 235 del 23.5.2013 per 2 gare effettive, quando
militava nella Società COLLEFERRO (Campionato Juniores Regionale).
Rilevava altresì la Procura Federale, che la distinta di gara in questione risultava firmata dal Sig.
GIULIANO EVENGELISTI, Dirigente accompagnatore della Società LARIANO NEMI, in cui
attestava la regolarità di tesseramento dei calciatori impiegati nella gara in argomento. Riteneva pertanto la Procura che i fatti sopradescritti, abbiano integrato gli estremi delle violazioni
di cui agli artt. 1 comma 1 e 22 comma 6 del C.G.S., a carico del Sig. MATTEO ATTURO e
GIIULIANO EVANGELISTI, nonché a titolo di responsabilità oggettiva della Società LARIANO
RDP NEMI, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’operato dei propri tesserati e
conseguentemente li deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale per le violazioni
regolamentari a loro ascritte.
Alla riunione indetta dal questa Commissione Disciplinare Territoriale era presente il
Rappresentante della Procura Federale, Avv. LUCA SANZI, nonché il calciatore MATTEO
ATTURO, rappresentato dall’Avv.to GIANLUCA GIANNICHEDDA.
La Procura, riportandosi all’atto di deferimento, concludeva con l’affermazione di responsabilità dei
soggetti deferiti chiedendo per il calciatore MATTEO ATTURO la squalifica per 1 giornata, per il
Sig. EVANGELISTI GIULIANO l’inibizione per 1 mese e per la Società LARIANO RDP NEMI un
punto di penalizzazione ed € 500 di ammenda.
L’avv. GIANNICHEDDA, riportandosi alla memoria difensiva trasmessa nei termini, ribadiva la
totale buona fede del calciatore, il quale , scontando il residuo di squalifica nel campionato
Juniores, considerava la sanzione scontata definitivamente.
Questa Commissione, pur ammettendo la totale buona fede, tenuta nella circostanza dal calciatore
MATTEO ATTURO, non può che concordare con le sanzioni proposte dalla Procura Federale,
peraltro già applicate per casi analoghi, allorché viene violata la norma di cui all’art. 22 comma 6
del C.G.S., che stabilisce che nei casi di residui di squalifica di calciatori della categoria Juniores,
che vengono trasferiti nella stagione successiva in altra Società, devono scontare i residui di
squalifica nella prima squadra della nuova Società di appartenenza.
Considerato tutto ciò, questa Commissione ritiene che debbano essere confermate le richieste
avanzate dalla Procura ad eccezione dell’ammenda di € 500,00 che verrà ridimensionata, secondo
gli abituali parametri adottati per casi analoghi.
Tutto ciò premesso e considerato questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando ai
al calciatore MATTEO ATTURO la squalifica per 1 giornata, al Sig. EVANGELISTI GIULIANO
l’inibizione per 1 mese e alla Società LARIANO RDP NEMI un punto di penalizzazione ed € 150 di
ammenda.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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