COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 254/CDT del 30/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBALONGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 237 DEL 6.5.2014 (Gara: PRO CISTERNA – ALBALONGA del 4.5.2014 – Campionato di Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 254/CDT del 30/05/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBALONGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI
€ 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 237 DEL 6.5.2014
(Gara: PRO CISTERNA – ALBALONGA del 4.5.2014 – Campionato di Eccellenza)
La Società ALBALONGA ha proposto reclamo in relazione all’ammenda di € 200 comminatagli dal
Giudice Sportivo, per gli episodi accaduti nel corso della gara PRO CISTERNA – ALBALONGA del
4.5.2014, ritenendo infondate le cause che hanno determinato la sanzione in questione.
La ricorrente, anche in sede di audizione, ha fatto presente nel proprio ricorso, allegando tra l’altro
anche le foto degli spalti del campo di gara, che l’assistente offeso, operante sotto le tribune, svolgeva
il proprio compito in una zona del campo che si affaccia sulla porzione di tribuna occupata dai
sostenitori locali, mentre i tifosi della Società reclamante erano assiepati sulla tribuna opposta la
posizione dell’assistente in argomento.
Tra l’altro appare inammissibile, sostiene la Società ALBALONGA, considerare che i propri sostenitori
potessero assumere un atteggiamento ostile nei confronti della terna arbitrale, in considerazione delle
notizie che provenivano in diretta dal campo del ROCCASECCA, che vedeva la squadra locale in
vantaggio di tre reti sul COLLEFERRO, diretta rivale della reclamante per l’accesso ai play-off e,
conseguentemente, il risultato della partita ormai non interessava più.
Questa Commissione, valutata l’intera vicenda, in effetti si è resa conto che, in base a tutte le
precisazioni fornite dalla reclamante, le argomentazioni poste in essere possono essere considerate condivisibili da questa Commissione, tenuto conto che i sostenitori, in effetti, si trovavano in una
posizione opposta all’episodio evidenziato dall’assistente arbitrale, nel proprio rapporto.
Detto tutto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo annullando l’ammenda di € 200 a carico della Società ALBALONGA ,così come
anticipato sul C.U. n. 249 del 23.5.2014.
La tassa reclamo va restituita.
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