COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 254/CDT del 30/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBALONGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 237 DEL 6.5.2014 (Gara: PRO CISTERNA – ALBALONGA del 4.5.2014 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 254/CDT del 30/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBALONGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 237 DEL 6.5.2014 (Gara: PRO CISTERNA – ALBALONGA del 4.5.2014 – Campionato di Eccellenza) La Società ALBALONGA ha proposto reclamo in relazione all’ammenda di € 200 comminatagli dal Giudice Sportivo, per gli episodi accaduti nel corso della gara PRO CISTERNA – ALBALONGA del 4.5.2014, ritenendo infondate le cause che hanno determinato la sanzione in questione. La ricorrente, anche in sede di audizione, ha fatto presente nel proprio ricorso, allegando tra l’altro anche le foto degli spalti del campo di gara, che l’assistente offeso, operante sotto le tribune, svolgeva il proprio compito in una zona del campo che si affaccia sulla porzione di tribuna occupata dai sostenitori locali, mentre i tifosi della Società reclamante erano assiepati sulla tribuna opposta la posizione dell’assistente in argomento. Tra l’altro appare inammissibile, sostiene la Società ALBALONGA, considerare che i propri sostenitori potessero assumere un atteggiamento ostile nei confronti della terna arbitrale, in considerazione delle notizie che provenivano in diretta dal campo del ROCCASECCA, che vedeva la squadra locale in vantaggio di tre reti sul COLLEFERRO, diretta rivale della reclamante per l’accesso ai play-off e, conseguentemente, il risultato della partita ormai non interessava più. Questa Commissione, valutata l’intera vicenda, in effetti si è resa conto che, in base a tutte le precisazioni fornite dalla reclamante, le argomentazioni poste in essere possono essere considerate condivisibili da questa Commissione, tenuto conto che i sostenitori, in effetti, si trovavano in una posizione opposta all’episodio evidenziato dall’assistente arbitrale, nel proprio rapporto. Detto tutto ciò, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando l’ammenda di € 200 a carico della Società ALBALONGA ,così come anticipato sul C.U. n. 249 del 23.5.2014. La tassa reclamo va restituita.
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