COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot n. 50 – Reclamo U.S. Don Bosco avverso la squalifica del dirigente Piercarlo Ricagni per quattro giornate. Gara Sarissolese – Don Bosco del 10 maggio 2014 play off Campionato di Seconda Categoria. C.U. n. 59 del 15 maggio 2014 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot n. 50 - Reclamo U.S. Don Bosco avverso la squalifica del dirigente Piercarlo Ricagni per quattro giornate. Gara Sarissolese - Don Bosco del 10 maggio 2014 play off Campionato di Seconda Categoria. C.U. n. 59 del 15 maggio 2014 Delegazione Provinciale di Genova. La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo col quale l’U.S. Don Bosco richiede la riduzione della squalifica per quattro giornate inflitta al signor Piercarlo Ricagni (riportato nella declaratoria del giudice sportivo come allenatore della squadra invece di quello di dirigente accompagnatore) adducendo a difesa che lo stesso non aveva spinto l’arbitro, ma aveva solo protestato verso una decisione tecnica da questi assunta “senza motivazione apparente”; • presa visione degli atti ufficiali e rilevato che lo svolgimento dei fatti è avvenuto come compendiato dal primo giudice; • ricordato che il giudizio sportivo si svolge esclusivamente sul contenuto delle risultanze ufficiali che, se riferite in forma chiara e univoca come nel caso di specie, assumono valore di prova assoluta assistita da privilegio; • respinte pertanto le contrarie eccezioni del sodalizio reclamante e ritenuto grave il comportamento del dirigente colpevole d’aver spinto “energicamente” l’arbitro per tre volte entrando indebitamente sul terreno di gioco per protestare, disattendendo all’obbligo di sostare in panchina durante lo svolgimento della gara; • ritenuta la squalifica inflitta in primo grado financo benevola in relazione ai fatti riportati nel referto di gara; per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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