COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 29/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 28.04.2014 a carico di MIRCO TALLARINI, addetto stampa della società FC CREDARO ASD, ai sensi dell’art.1 comma 5 del CGS per violazione degli artt. 1 comma 1 e 5 del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente nell’articolo pubblicato su facebook della Società CREDARO in data 30.03.2014 giudizi e rilievi gravemente lesivi della reputazione della classe arbitrale, mettendo in dubbio la competenza e preparazione, nonché l’imparzialità e la regolarità dell’operato, in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell’AIA nel suo complesso ed altresì messo in dubbio la regolarità del campionato e adombrando comportamenti non specificati tendenti a manovrare le gare; FC CREDARO ASD per violazione art. 4, comma 2 e 3 CGS e art. 5 comma 2 per la violazione ascritta al proprio addetto stampa.La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, nei seguenti termini MIRCO TALLARINI due mesi di inibizione; FC CREDARO ASD euro 150,00 di ammenda.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 29/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 28.04.2014 a carico di MIRCO TALLARINI, addetto stampa della società FC CREDARO ASD, ai sensi dell'art.1 comma 5 del CGS per violazione degli artt. 1 comma 1 e 5 del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente nell'articolo pubblicato su facebook della Società CREDARO in data 30.03.2014 giudizi e rilievi gravemente lesivi della reputazione della classe arbitrale, mettendo in dubbio la competenza e preparazione, nonché l'imparzialità e la regolarità dell'operato, in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell'AIA nel suo complesso ed altresì messo in dubbio la regolarità del campionato e adombrando comportamenti non specificati tendenti a manovrare le gare; FC CREDARO ASD per violazione art. 4, comma 2 e 3 CGS e art. 5 comma 2 per la violazione ascritta al proprio addetto stampa.La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, nei seguenti termini MIRCO TALLARINI due mesi di inibizione; FC CREDARO ASD euro 150,00 di ammenda. OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento visto l'art. 23 CGS APPLICA MIRCO TALLARINI due mesi di inibizione; - FC CREDARO ASD euro 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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