COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 29/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 28.04.2014 a carico di MIRCO TALLARINI, addetto stampa della società FC CREDARO ASD, ai sensi dell’art.1 comma 5 del CGS per violazione degli artt. 1 comma 1 e 5 del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente nell’articolo pubblicato su facebook della Società CREDARO in data 30.03.2014 giudizi e rilievi gravemente lesivi della reputazione della classe arbitrale, mettendo in dubbio la competenza e preparazione, nonché l’imparzialità e la regolarità dell’operato, in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell’AIA nel suo complesso ed altresì messo in dubbio la regolarità del campionato e adombrando comportamenti non specificati tendenti a manovrare le gare; FC CREDARO ASD per violazione art. 4, comma 2 e 3 CGS e art. 5 comma 2 per la violazione ascritta al proprio addetto stampa.La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, nei seguenti termini MIRCO TALLARINI due mesi di inibizione; FC CREDARO ASD euro 150,00 di ammenda.
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