COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 29/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 22.04.2014 a carico di – FRANZONI FABIO Presidente della ASD CASSINA CALCIO, per violazione dell’Art. 1, comma 1 e 6, CGS in relazione dell’art. 43 NOIF per non aver comunicato immediatamente, a mezzo raccomandata, alla segreteria Federale ed al CR LOMBARDIA la non idoneità all’attività sportiva agonistica del proprio tesserato calciatore minorenne GARAVELLI Riccardo, al fine della tempestiva revoca del tesseramento stesso, siccome risulta dai fatti esposti; – la società ASD CASSINA CALCIO per violazione dell’Art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta collegata del proprio Presidente FRANZONI Fabio per i fatti di cui sopra. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, nei seguenti termini – FRANZONI FABIO un mese di inibizione; – ASD CASSINA CALCIO euro 200,00 di ammenda.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 29/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 22.04.2014 a carico di – FRANZONI FABIO Presidente della ASD CASSINA CALCIO, per violazione dell’Art. 1, comma 1 e 6, CGS in relazione dell’art. 43 NOIF per non aver comunicato immediatamente, a mezzo raccomandata, alla segreteria Federale ed al CR LOMBARDIA la non idoneità all’attività sportiva agonistica del proprio tesserato calciatore minorenne GARAVELLI Riccardo, al fine della tempestiva revoca del tesseramento stesso, siccome risulta dai fatti esposti; – la società ASD CASSINA CALCIO per violazione dell’Art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta collegata del proprio Presidente FRANZONI Fabio per i fatti di cui sopra. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, nei seguenti termini – FRANZONI FABIO un mese di inibizione; – ASD CASSINA CALCIO euro 200,00 di ammenda."