• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 29/05/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 28.04.2014 a carico di:
1. PUGLIESE Paolo, Amministratore Unico della VIGEVANO CALCIO Srl per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS avendo dichiarato che la società VIGEVANO CALCIO Srl aveva svolto attività di tutoraggio nei confronti del tesserato minore STAZI Giordano, benchè questa non risulti essere mai stata programmata ed inoltre di aver sottoscritto per conto della predetta società dichiarazioni non veritiere in corso di indagine;
2. IRILLI Bruno, Direttore Sportivo della VIGEVANO CALCIO all’epoca dei fatti per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS, avendo disatteso l’attività di tutor nei confronti del minore STAZI ovvero per tardività dell’esercizio della stessa.
3 VIGEVANO CALCIO Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati .
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 29/05/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 28.04.2014 a carico di:
1. PUGLIESE Paolo, Amministratore Unico della VIGEVANO CALCIO Srl per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS avendo dichiarato che la società VIGEVANO CALCIO Srl aveva svolto attività di tutoraggio nei confronti del tesserato minore STAZI Giordano, benchè questa non risulti essere mai stata programmata ed inoltre di aver sottoscritto per conto della predetta società dichiarazioni non veritiere in corso di indagine;
2. IRILLI Bruno, Direttore Sportivo della VIGEVANO CALCIO all'epoca dei fatti per violazione dell'Art. 1, comma 1, CGS, avendo disatteso l'attività di tutor nei confronti del minore STAZI ovvero per tardività dell'esercizio della stessa.
3 VIGEVANO CALCIO Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati .
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL,
rilevato che nessuno si è presentato per i deferiti nonostante la regolarità della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza del 22.5.2014;
preso atto dell'atto di deferimento ed esaminati tutti gli atti del giudizio;
rilevato che il Rappresentante della Procura chiedeva di comminare le seguenti sanzioni:
a carico di PUGLIESE Paolo, otto mesi di inibizione;
a carico di IRILLI Bruno quattro mesi di inibizione
a carico della società VIGEVANO CALCIO Srl Euro 800,00 di ammenda.
OSSERVA
Il comportamento addebitato ai deferiti nel deferimento risulta provato dalla documentazione in atti. La mancata comparizione dei deferiti all'udienza e la gravità degli atti commessi costituiscono violazione dei principi di lealtà e probità sanciti dall'Art. 1, comma 1, del CGS.
Si osserva in ogni caso che la società ed i deferiti erano tenuti ad impegnarsi nel tempestivo tutoraggio del minore, tenendo altresì un comportamento corretto anche nel corso delle indagini.
PQM
la Commissione Disciplinare Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 1 del CGS da parte PUGLIESE Paolo e di IRILLI Bruno e la violazione dell'art. art 4 del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della società VIGEVANO CALCIO Srl
COMMINA
a PUGLIESE Paolo, sei mesi di inibizione;
a IRILLI Bruno tre mesi di inibizione
alla società VIGEVANO CALCIO Srl Euro 600,00 di ammenda.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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Comunicato Ufficiale N° 64 del 29/05/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 28.04.2014 a carico di:
1. PUGLIESE Paolo, Amministratore Unico della VIGEVANO CALCIO Srl per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS avendo dichiarato che la società VIGEVANO CALCIO Srl aveva svolto attività di tutoraggio nei confronti del tesserato minore STAZI Giordano, benchè questa non risulti essere mai stata programmata ed inoltre di aver sottoscritto per conto della predetta società dichiarazioni non veritiere in corso di indagine;
2. IRILLI Bruno, Direttore Sportivo della VIGEVANO CALCIO all’epoca dei fatti per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS, avendo disatteso l’attività di tutor nei confronti del minore STAZI ovvero per tardività dell’esercizio della stessa.
3 VIGEVANO CALCIO Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati ."