• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 541 del 27.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 235/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società ASD Nuova Sancis (932857)
Sig. Provenzano Francesco Pietro (Presidente all’epoca dei fatti)
N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 2^ categoria 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche
finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 541 del 27.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 235/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società ASD Nuova Sancis (932857)
Sig. Provenzano Francesco Pietro (Presidente all’epoca dei fatti)
N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 2^ categoria 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche
finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 27/01/2014 prot. 11.786 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della
F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di
tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie
difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti
deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità
sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali
e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Nuova Sancis è già
stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 04 CDT 01
del 09/07/2013, applica:
l’ammenda di € 480,00 alla società ASD Nuova Sancis (932857);
l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore
all’epoca dei fatti contestati Sig. Provenzano Francesco Pietro;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta
certificazione medica a carico dei calciatori Bufalo Angelo, Cucchiara Francesco, Di
Martino Andrea, Liotta Luigi, Lorito Francesco, Martello Domenico, Palazzo Antonino,
Randazzo Giuseppe, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in
osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 541 del 27.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 235/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società ASD Nuova Sancis (932857)
Sig. Provenzano Francesco Pietro (Presidente all’epoca dei fatti)
N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 2^ categoria 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche
finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"