COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 541 del 27.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 325/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ALESSANDRO DE ROSE (Presidente della S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l.); S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.r.l.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 541 del 27.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 325/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ALESSANDRO DE ROSE (Presidente della S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l.); S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.r.l. Con nota 6460/764 pf 13-14/MS/vdb del 08 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Alessandro De Rose n.q., per rispondere della violazione di cui agli art. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato al pagamento, nei termini, di quanto stabilito dalla Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. con delibera prot. 73 del 13/01/2014. Con la medesima nota è stata altresì deferita la S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l., ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto ascritto al predetto tesserato quale Presidente. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del tesserato e dell’ammenda di € 300,00 e punti due di penalizzazione in classifica da scontarsi nel prossimo campionato a carico della Società. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che la Società in questione non ha ottemperato, nel termine stabilito dall’art. 94 comma 11 N.O.I.F., alla citata decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. adottata all’esito del ricorso proposto dal calciatore sig. Christian Milluzzo. Non v'è dubbio pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. per mesi sei a carico del Sig. Alessandro De Rose, Presidente della S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l., in prosecuzione con precedenti provvedimenti ancora in corso di esecuzione; - Ammenda di € 300,00 oltre a punti due di penalizzazione in classifica da scontarsi nel prossimo campionato di competenza a carico della predetta Società. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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