CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 12 del 05/05/2014 – Vittorio Frangilli/Federazione Italiana Tiro con l’Arco

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 12 del 05/05/2014 – Vittorio Frangilli/Federazione Italiana Tiro con l'Arco L’Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da dott. Franco Frattini - Presidente dott. Dante D’Alessio prof. Massimo Zaccheo prof.ssa Virginia Zambrano prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 10/2014, sul ricorso (datato 20 marzo 2014) proposto dal Sig. Vittorio FRANGILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaella Cosco, contro la Federazione Italiana di Tiro con l’Arco – FITARCO - rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Novarina, avverso la decisione della Commissione Unica di Appello della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco – FITARCO – pronunciata nei confronti del tesserato Sig. Vittorio Frangilli (nonché della Affiliata C.A.M. Compagnia Arcieri Monica ASD) in data 11 gennaio 2014 (dispositivo), con motivazione depositata in data 10 febbraio 2014, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti, uditi, nell’udienza del 5 maggio 2014, l’avv. Raffaella Cosco, per il Sig. Vittorio Frangilli (personalmente presente); nonché l’avv. Francesco Novarina, per la Federazione Italiana di Tiro con l’Arco – FITARCO, udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. Attilio Zimatore. Ritenuto in fatto I. Con decisione del 30 novembre 2012 la Commissione Unica di Appello della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco – FITARCO (di seguito, per brevità, designata anche semplicemente come FITARCO o la Federazione), riconosciuta la “responsabilità disciplinare del tesserato Vittorio Frangilli per aver violato quanto previsto dall’art. 2 comma 1 R.G.”, aveva disposto a carico del “suddetto tesserato la sanzione di sospensione per anni uno da ogni attività sportiva, sociale e federale a far data odierna”. Tale decisione (come risulta dagli atti depositati dal ricorrente) era stata comunicata al Sig. Frangilli con lettera datata 2 gennaio 2013. In questa sede la motivazione di detta decisione della Commissione Unica di Appello della FITARCO non assume rilevanza, rappresentando quella sanzione della sospensione soltanto la premessa, non contestata, di questo attuale procedimento. II. Successivamente, a carico del Sig. Vittorio Frangilli veniva aperto un nuovo procedimento disciplinare sul presupposto che egli avesse violato la sanzione della sospensione inflittagli con la citata decisione della Commissione Unica di Appello della FITARCO del 30 novembre 2012. Più precisamente – come si desume dalla decisione della Commissione di Giustizia della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco del 13 settembre 2013 – il nuovo procedimento disciplinare, nei confronti del Sig. Vittorio Frangilli e della sua società sportiva di appartenenza C.A.M. Compagnia Arcieri Monica ASD, prendeva l’avvio “… dalla trasmissione in data 15 gennaio 2013, a cura della C.A.M. – Compagnia Arcieri Monica ASD -, alla Segreteria federale dell’estratto del verbale dell’assemblea ordinaria dell’11 gennaio 2013 e relativo rinnovo delle cariche sociali, dove figurava che tra i dirigenti eletti per il biennio 2013-2014 il tesserato Sig. Frangilli Vittorio, a cui erano state assegnate le cariche di vice presidente e di tesoriere della società”. In sostanza, al Sig. Frangilli veniva contestato di avere “partecipato all’elezione delle cariche sociali di ASD CAM Compagnia Arcieri Monica, risultando eletto quale componente del consiglio direttivo, accettando la carica di vicepresidente dell’associazione con funzioni di tesoriere, svolgendo la relativa e conseguente attività sociale, in periodo di corrente sospensione disciplinare dall’attività sportiva, sociale e federale disposta con decisione 30 novembre 2012 della Commissione Unica di Appello, così venendo meno al dovere del tesserato di rispettare e adeguarsi alle decisioni assunte dagli Organi di Giustizia federali”. Secondo la Commissione di Giustizia della FITARCO, “L’indiscussa circostanza obbiettiva di aver ricevuto e accettato il tesserato Frangilli cariche sociali, che implicano necessariamente la sua fattiva attivazione in seno alla società, con rilievi e effetti sia all’interno del sodalizio che all’esterno nei confronti di terzi e della stessa Federazione, come emerge per quest’ultima dalla comunicazione ufficiale della ASD C.A.M. inviata alla sede centrale e periferica della stessa, costituiscono di per se stesse, nella vigenza dell’inibitoria disciplinare di assumere e svolgere ogni forma di attività sociale, federale e sportiva disposta dalla Commissione Unica di Appello con la propria decisione definitiva del 30 novembre 2012, grave violazione dell’obbligo della scrupolosa osservanza delle normative federali, con accettazione delle decisioni degli Organi della Giustizia federale e del mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, rettitudine e correttezza sportiva nei rapporti, ai sensi dell’art. 2.1 del Regolamento di Giustizia”. Sulla scorta di questa motivazione, la Commissione di Giustizia della FITARCO, con decisione datata 13 settembre 2013 (depositata in data 3 ottobre 2013), così dispose: “…. ritenuta la responsabilità disciplinare come contestata, applica al tesserato Sig. Frangilli Vittorio la sanzione ex art. 30.4 RG della sospensione di anni due con inibizione per detto integrale periodo di svolgere ogni forma di attività sportiva sociale e federale, con l’evidenza che la prima condanna perde efficacia a decorrere dal 30 dicembre 2013, data di scadenza della precedente sanzione comminata dalla Commissione Unica d’Appello con decisione definitiva 30 novembre 2012. Condanna altresì per responsabilità disciplinare diretta la Società CAM Compagnia Arcieri Monica ASD, in persona del presidente pt, alla sanzione della pena pecuniaria pari a 30 volte la quota di affiliazione fissata annualmente dal Consiglio federale ….”. III. Avverso questa decisione della Commissione di Giustizia proposero appello congiuntamente C.A.M. Compagnia Arcieri Monica ASD e il Sig. Frangilli, chiedendo alla “Commissione Unica di Appello il proscioglimento da ogni accusa per l’affiliato e il tesserato”. La adita Commissione Unica di Appello della FITARCO, con decisione dell’11 gennaio 2014 (con motivazione depositata in data 10 febbraio 2014), ha prosciolto la affiliata C.A.M. Compagnia Arcieri Monica ASD da ogni contestazione; mentre ha confermato la ravvisabilità di una responsabilità disciplinare del Sig. Vittorio Frangilli, pur riducendo da due anni a un solo anno la durata della sospensione irrogata, osservando che “il fatto contestato non può essere considerato particolarmente grave”. Più precisamente, per quanto riguarda la posizione della C.A.M. Compagnia Arcieri Monica ASD, la Commissione Unica di Appello ha ritenuto che “La A.S.D. non ha, infatti, concorso scientemente ai sensi dell’art. 39 Regolamento sportivo alla commissione dell’illecito sportivo contestato al Frangilli né può riconoscersi alcun tipo di responsabilità oggettiva”. Invece, per quanto riguarda la posizione del tesserato, la Commissione Unica ha riscontrato “nella condotta del Frangilli la violazione dell’obbligo della osservanza delle normative federali e di mantenere una condotta conforme ai principi della correttezza, lealtà e rettitudine e correttezza sportiva nei rapporti, ai sensi dell’art. 2.1 del Regolamento di Giustizia”. A sostegno di tale decisione la Commissione Unica ha rilevato che “L’assunzione della carica di vice presidente della società ASD CAM che quella di tesoriere costituiscono inosservanza della normativa federale implicando dette qualifiche la partecipazione attiva nella gestione, direzione e rappresentanza della società sportiva”. In conclusione, la Commissione Unica di Appello ha riconosciuto “la responsabilità disciplinare del tesserato Frangilli Vittorio della violazione di cui all’art. 2 comma 1 e ritenuta l’applicazione della recidiva di cui al punto 37.2 del Regolamento di Giustizia vigente e per l’effetto, riconosciute le attenuanti generiche di cui all’art. 34 lett. e) con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva, condanna il predetto alla sanzione della sospensione dall’attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni uno”; precisando poi, in motivazione, che detta sospensione di un anno decorre “dalla data di cessazione della precedente sanzione di sospensione irrogata con la sentenza della Commissione Unica di Appello del 30 novembre 2012”. IV. Con ricorso datato 20 marzo 2014 il Sig. Vittorio Frangilli ha impugnato la citata decisione della Commissione Unica di Appello deducendo “la assoluta pretestuosità delle motivazioni della squalifica comminata” e formulando una lunga serie di richieste. In particolare, il ricorrente ha chiesto quanto segue: << … si richiede a codesta Alta Corte di Giustizia di pronunciarsi, a livello di chiarimento definitivo utile per tutto l’ordinamento sportivo nazionale, sull’esercizio dei diritti elettorali attivi e passivi all’interno della propria associazione da parte di tesserati in regime di sospensione imposta dalla Federazione di appartenenza, soprattutto in assenza di norme specifiche nello statuto della ASD del tesserato. In ogni caso, con pronuncia a favore del ricorrente, verificata l’assoluta pretestuosità delle motivazioni della squalifica comminata. Si richiede, altresì, a codesta Alta Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla estensione delle sospensioni disposte dalla Federazione a tutte le funzioni esercitate dal ricorrente, ricordando, a titolo esemplificativo, che il Frangilli è di fatto da oltre un anno inibito a partecipare a competizioni, anche amatoriali, di tiro con l’arco, pur non essendo mai in vita sua stato sanzionato in alcun modo in qualità di Atleta. Si richiede, inoltre, che codesta Alta Corte di Giustizia si pronunci sulla liceità dei comportamenti della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco e del suo Presidente Mario Scarzella laddove la stessa si avvale di un Procuratore Federale, avvocato Stefano Comellini, che nei vari gradi di giudizio dei vari procedimenti intentati contro il ricorrente, quest’ultimo incluso, ha sempre, rappresentato in modo attivo il ruolo dell’accusa pur essendo nelle condizioni di obbligo di astensione previste dall’Art. 24.8 dello Statuto FITARCO (….). Si richiede, infine, a codesta Alta Corte di Giustizia di pronunciarsi sull’obbligo di denuncia di illecito sportivo, chiaramente violato da tutti coloro che durante questi ultimi 4 anni e pure durante il procedimento oggetto del ricorso sono venuti a conoscenza diretta dell’esistenza della causa civile per il risarcimento di presunti danni da diffamazione intentata dalla FITARCO nel 2010 quando era già stato avviato e non si era concluso il primo dei procedimenti di deferimento; (…………….) e che configura palese violazione della clausola compromissoria presente nello statuto FITARCO …>>. Il ricorrente ha altresì indicato un “elenco parziale e non esaustivo” di persone informate dei fatti. V. Nel procedimento instaurato dinanzi a questa Alta Corte di Giustizia si è costituita la Federazione Italiana di Tiro con l’Arco formulando le seguenti conclusioni: << In via preliminare Per tutte le argomentazioni dedotte e prodotte sul punto accogliere l’eccezione avanzata e per l’effetto dichiari inammissibile il ricorso; Sempre in via preliminare Per tutte le argomentazioni dedotte e prodotte sul punto accogliere l’eccezione avanzata e per l’effetto dichiarare come oggetto del ricorso sia esclusivamente la valutazione del comportamento posto in essere dal ricorrente e la conseguente sanzione di sospensione. Nel merito Per tutte le argomentazioni dedotte e prodotte da parte resistente, accertata la fondatezza delle stesse, per l’effetto respingere il ricorso condannando parte ricorrente al rimborso delle spese e degli onorari della procedura >>. Considerato in diritto 1. - Facendo applicazione dei criteri che regolano la competenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, come essa è individuata dall’art. 12 bis dello Statuto del CONI (adottato dal Consiglio Nazionale del CONI il 18 settembre 2013 e approvato con D.P.C.M. del 12 novembre 2013) e dall’art. 1 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva (sottoposto a presa d’atto della Giunta Nazionale del CONI), e tenuto conto delle condizioni di ammissibilità ivi stabilite, il Collegio ritiene che le domande formulate dal ricorrente Sig. Vittorio Frangilli nel ricorso del 20 marzo 2014 siano tutte inammissibili. Considerato che il ricorso proposto dal Sig. Vittorio Frangilli ha ad oggetto l’impugnazione della decisione dell’11 gennaio 2014 con la quale la Commissione Unica di Appello della FITARCO ha irrogato a suo carico la sanzione della sospensione dall’attività sportiva, sociale e federale per la durata di un anno, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, difetti innanzitutto il requisito della ‘notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale’ (art. 12 bis, comma 2°, dello Statuto del CONI, cit.; e art. 1, comma 3°, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, cit.). Benchè la sospensione per la durata di un anno non rientri tra le cc.dd. sospensioni di minore entità, rileva il fatto che la contestazione in esame attiene ad una posizione puramente individuale, che oppone il solo tesserato Sig. Vittorio Frangilli alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco e non coinvolge in alcun modo l’ordinamento sportivo nazionale, né tocca interessi generali o collettivi. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. 2. - In senso contrario non possono valere le numerose altre domande (sopra interamente riportate, sub IV.) formulate dal Sig. Frangilli nel suo ricorso all’Alta Corte, con riferimento alle quali si evidenziano diversi profili di inammissibilità. Per un verso, infatti, si deve notare che tutte tali domande hanno un carattere estremamente generico ed esplorativo e non risultano immediatamente collegate alla contestazione della sanzione della sospensione e alla motivazione di essa. Questi rilievi valgono, ad esempio, per le richieste all’Alta Corte “di pronunciarsi, a livello di chiarimento definitivo utile per tutto l’ordinamento sportivo nazionale, sull’esercizio dei diritti elettorali attivi e passivi….”; o di “pronunciarsi sulla estensione delle sospensioni disposte dalla Federazione a tutte le funzioni esercitate dal ricorrente …”; o di pronunciarsi “sulla liceità dei comportamenti della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco e del suo Presidente Mario Scarzella …”; o, ancora, “di pronunciarsi sull’obbligo di denuncia di illecito sportivo ….”. Per altro verso, si osserva che dette domande prospettano questioni nuove e diverse rispetto a quelle discusse nelle precedenti fasi endofederali di giudizio. In proposito, basti considerare che il ricorso a suo tempo proposto dal Sig. Frangilli alla Commissione Unica di Appello si concludeva con l’unica richiesta “di proscioglimento da ogni accusa per l’affiliato e il tesserato”; senza alcun cenno alle altre domande ora proposte all’Alta Corte. A parte il principio di diritto processuale che vieta la proposizione di domande ed eccezioni nuove in sede di gravame, giova ricordare che l’Alta Corte di Giustizia Sportiva “costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva”, l’accesso al quale presuppone “l’avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale” (art. 1, commi 2° e 3°, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, cit.). Ne consegue che se una domanda non sia già stata tempestivamente proposta nelle fasi della giustizia sportiva federale non può essere certamente formulata per la prima volta soltanto in sede di ultima istanza dinanzi alla Alta Corte di Giustizia Sportiva (la quale, altrimenti, si trasformerebbe in Giudice di unico grado). Ne consegue che, anche sotto questo profilo e con riferimento a queste domande, il ricorso proposto dal Sig. Vittorio Frangilli deve essere dichiarato inammissibile. 3. – Le spese di questo procedimento seguono la soccombenza; vengono liquidate nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille), poste conseguentemente a carico del ricorrente soccombente Sig. Vittorio Frangilli. P.Q.M. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva Dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dal Signor Vittorio Frangilli e di tutte le domande ivi formulate. Pone le spese del giudizio, liquidate come in motivazione, a carico del soccombente Signor Vittorio Frangilli. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 5 maggio 2014. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Attilio Zimatore Depositato in Roma in data 28 maggio 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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