CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 aprile 2014 promosso da: A.C. Siena SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 aprile 2014 promosso da: A.C. Siena SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri (Presidente)
Avv. Prof. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro)
Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro)
riunito in conferenza personale in data 29 aprile 2014 presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0162 del 7 febbraio 2014 - 766) promosso da:
A.C. Siena Calcio SpA, con l’Avv. Paolo Rodella parte istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 7 febbraio 2014 (prot. n. 0162-766), l’A.C. Siena Calcio SpA (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”), chiedendo, in via principale, di “…annullare e/o revocare la sanzione a lei irrogata della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva”; per la violazione dell’art. 8, comma 14, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, “CGS”) in relazione all’art. 13, lett. A) del C.U. n. 182/A del 4 giugno 2013, riguardante i termini di tesseramento, contenente le “Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti”, per non aver depositato presso la Lega Professionisti di Serie B, entro il termine del 5 luglio 2013, le fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione, nella misura dell’80%, dei pagamenti previsti per le operazioni poste in essere entro il 1° luglio 2013, comminata dalla Commissione Disciplinare Nazionale (di seguito, per brevità, anche CDN) e confermata dalla Corte di Giustizia Federale FIGC, resa con Comunicato Ufficiale n. 158 del 10 gennaio 2014, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 29 luglio 2013 con nota n. 538/20pf-13-14/SP/blp.
La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Tommaso Edoardo Frosini.
Con memoria depositata in data 26 febbraio 2014 prot. n. 0162, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle istanze «…Con refusione delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro l’Avv. Aurelio Vessichelli.
Il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini e l’Avv. Aurelio Vessichelli accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico.
Alla prima udienza, fissata dal Collegio Arbitrale al 31 marzo 2014, le parti dichiaravano di accettare la composizione del Collegio e di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio Arbitrale.
Il Collegio Arbitrale esperiva, inoltre, il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice, con esito negativo.
Vista la natura della controversia, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Codice e su istanza delle parti, il Collegio Arbitrale fissava il termine del 7 aprile 2014 alla parte ricorrente per il deposito di una memoria e quello del 14 aprile 2014 alla parte intimata per il deposito di replica.
Le parti si riportavano agli atti e, congiuntamente, rinunciavano all’udienza di discussione, autorizzando il Collegio Arbitrale a decidere la controversia all’esito del deposito della memoria e della replica.
Le parti, nelle persone dei rispettivi difensori autorizzavano, quindi, il Collegio Arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione.
Le parti, infine, si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio Il Collegio Arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione all’esito del deposito della memoria e della replica.
Con memoria autorizzata depositata in data in data 4 aprile 2014, prot. n. 0421, l’istante insisteva per l’applicazione, nel caso in esame, dell’istituto della continuazione e del c.d. cumulo formale, ritenendo trattarsi di violazioni aventi la stessa natura (economico-gestionale), la stessa genesi (“note vicende del MPS”) e la stretta prossimità temporale (la prima violazione, attinente al mancato pagamento degli emolumenti e delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS, si era perfezionata il 16 maggio 2013; la seconda, oggetto del presente giudizio, si era perfezionata il 5 luglio 2013); richiamando, in via di applicazione analogica, l’art. 8 della legge n. 689/1981, in tema di sanzioni amministrative.
Con memoria di replica depositata in data 14 aprile 2014, prot. n. 0422, la parte intimata confutava la prospettazione avversaria, richiamando anche una recente decisione del TAR Lazio, Sezione Terza Quater n. 3550, resa in data 1 aprile 2014 in fattispecie analoga; e ritenendo che la lettura complessiva della decisione resa dalla Corte di Giustizia Federale FIGC n. 252 del 2 aprile 2014, citata nella memoria autorizzata della parte istante, conducesse, contrariamente all’assunto di quest’ultima, proprio a escludere l’applicazione dell’istituto della continuazione alla fattispecie in esame anche come previsione di principio.
In data 5 maggio 2014 veniva pubblicato il dispositivo del lodo deliberato dal Collegio Arbitrale.
DIRITTO
1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa e come risulta dagli atti processuali, con la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, pubblicata il 12 settembre 2013 con Comunicato Ufficiale n. 13/CDN (2013-2014), alla società istante era stata irrogata la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la violazione dell’art. 8, comma 14, del CGS, in relazione all’art. 13, lettere A) e C) del C.U. n. 182/A del 4 giugno 2013 citati, non ritenendo applicabile il principio della continuazione al caso in esame, in considerazione della circostanza che le sanzioni già irrogate riguardavano il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2013 nei termini stabiliti dalla normativa federale, mentre il deferimento in questione riguardava il mancato deposito di fideiussioni e “dunque fattispecie ben diversa e lontana nel tempo”.
La Corte di Giustizia Federale FIGC, con la decisione pubblicata in data 10 gennaio 2014, di cui al C.U. N. 158/CGF (2013-2014), contenente il testo della decisione relativa al C.U. N. 091/CGF – riunione dell’8 novembre 2013, impugnata con l’istanza arbitrale in questione, rigettava l’appello proposto dalla odierna ricorrente, ritenendo correttamente motivata in fatto la predetta decisione della CDN e inapplicabile l’istituto della continuazione nel vigente sistema normativo.
Riteneva, inoltre, la CGF l’intervenuto patteggiamento del Presidente della società reclamante quale elemento non rilevante ai fini della colpevolezza, ma “convincente indizio della responsabilità contestata” e, infine, che la chiara dizione dell’art. 8, comma 14, CGS citato non consentiva né riduzioni né modificazioni della sanzione perché irrogata, appunto, nella minima previsione (un punto di penalizzazione) edittale.
L’istanza di arbitrato, come pure più ampiamente la memoria autorizzata, contesta la correttezza dell’impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale, richiamando le argomentazioni svolte innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, con particolare riferimento all’applicazione, al caso in esame, del principio della continuazione, contestandone l’impianto logico-giuridico e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate.
Nell’atto di costituzione e nella memoria di replica, la FIGC ha confutato tutte le censure contenute nell’istanza di arbitrato e le argomentazioni svolte anche nella memoria autorizzata, insistendo, quindi, per l’inapplicabilità dell’istituto della continuazione.
2.1. Come si è detto, con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella memoria autorizzata, la parte istante, ha censurato la decisione della CGF con specifico riguardo all’applicazione dell’istituto della continuazione al caso in esame, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate.
Va, preliminarmente, rilevato che non è in discussione l’avvenuta violazione dell’art. 8, comma 14, CGS ascritta all’istante (pag. 3 dell’istanza di arbitrato), ma soltanto, e più precisamente, il profilo giuridico dell’applicazione deIl’istituto della continuazione nel caso di specie, sul presupposto che si tratterebbe di inadempimenti aventi la medesima natura economica, avuto riguardo anche alla successione temporale ravvicinata dei diversi inadempimenti.
2.2. Il Collegio Arbitrale ritiene che l’istanza di arbitrato non possa essere accolta.
La censurata decisione della CGF appare correttamente motivata in fatto e immune da vizi logici e giuridici.
Il Collegio Arbitrale ritiene, infatti, di dover confermare le conclusioni sulle quali è basata la predetta decisione della CGF, che si configura, comunque, in linea con altra decisione resa in questione analoga (la sentenza della CGF pubblicata in data 2 aprile 2014 con C.U. N. 252/CFG, testo della decisione relativa al C.U. N. 237/CGF – riunione del 14 marzo 2014, citata, peraltro, sia dalla parte istante, sia dalla parte intimata, che ne traggono, ovviamente, opposte conclusioni, nel valorizzarne, rispettivamente, solo alcune affermazioni specifiche) per due ordini di ragioni che saranno di seguito enunciate.
Occorre, infatti, rilevare, innanzitutto, che, nel caso in esame, la violazione dell’art. 8, comma 14, citato concretizza un inadempimento che, per quanto riconducibile, come il già sanzionato mancato pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali, alla oggettiva difficile situazione economico-finanziaria in cui versa della società istante, si pone, tuttavia, su un piano ontologico diverso, essendo attinente ad altra e ben diversa tipologia di inadempimento e, cioè, al mancato deposito delle fideiussioni a garanzia di futuri pagamenti, caratterizzata, infatti, da altra e differente data di scadenza del relativo onere.
Occorre, poi, anche rilevare che, nel caso in esame, proprio per quanto sopra affermato a proposito della natura dell’inadempimento realizzato dalla società istante e oggetto del presente giudizio, non sussistono elementi per discostarsi dalle conclusioni alla quale è pervenuta la citata sentenza del TAR Lazio n. 3550/2014, non potendosi ravvisare, appunto, la configurabilità di “un’ipotesi di necessaria continuazione delle condotte illecite”, idonea a giustificare, in quanto tale, una ”significativa riduzione del trattamento sanzionatorio”, peraltro, nel caso in esame, irrogato, come si è già detto, nella misura minima prevista dalla norma di cui all’art. 8, comma 14, citato, di un punto di penalizzazione; anche al fine di assicurare l’irrogazione in concreto di un trattamento sanzionatorio che non determini disparità di trattamento con altre situazioni, nelle quali le violazioni, da parte di altre società, delle norme in questione siano state di minore entità o compiute una volta soltanto.
3. Atteso il rigetto dell’istanza, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a carico della parte istante il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva liquidate come da dispositivo; di porre a carico della parte istante, con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida come da dispositivo e il rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando all’unanimità, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. rigetta l’istanza di arbitrato proposta in data 7 febbraio 2014 (prot. 0162– 766) dall’A.C. Siena Calcio SpA e, per l’effetto, conferma la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per la violazione dell’art. 8, comma 14, CGS in relazione all’art. 13, lett. A) e C) CGS, comminata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, e confermata con la impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale - FIGC pubblicata con C.U.
n. 158/CGF (2013/2014) del 10 gennaio 2014;
2. pone a carico dell’istante A.C. Siena Calcio SpA il pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 750,00 (settecentocinquanta/00);
4. pone a carico dell’istante A.C. Siena Calcio SpA, con il vincolo di solidarietà con la FIGC- Federazione Italiana Giuoco Calcio, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in euro 3000,00 (tremila/00) e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge;
5. pone a carico dell’istante A.C. Siena Calcio SpA il pagamento dei diritti amministrativi;
6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deciso in Roma, all’unanimità, in data 29 aprile 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata.
F.to Gabriella Palmieri
F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Aurelio Vessichelli