COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 259/CDT del 06/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE CAMILLI VINCENZO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.D.C. VITERBESE CASTRENSE AI SENSI DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE CAMILLI VINCENZO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.D.C. VITERBESE CASTRENSE AI SENSI DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 259/CDT del 06/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE CAMILLI VINCENZO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.D.C. VITERBESE CASTRENSE AI SENSI DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE CAMILLI VINCENZO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.D.C. VITERBESE CASTRENSE AI SENSI DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato regionale Lazio con nota del 5.9.2013 e successiva del 17.9.2013, rimetteva alla Procura Federale, per le opportune valutazioni, copia degli articoli pubblicati su un sito on-line, dai quali si evince la disputa delle seguenti gare amichevoli: VITERBESE CASTRENSE – CORNETO TARQUINIA giocata l’8.9.2013 a Viterbo per la quale non risultava rilasciata alcuna autorizzazione da parte degli Organi della F.I.G.C., e della gara VITERBESE CASTRENSE – GROSSETO BERRETTI del 10.8.2013 che ugualmente veniva disputata senza la preventiva autorizzazione. La Procura, letti gli atti di indagine in merito ai fatti in argomento e verificato che, effettivamente, non risulta pervenuta presso gli Organi della F.I.G.C. alcuna richiesta di autorizzazione allo svolgimento della suddette gare, l cui onere spettava alla Società VITERBESE CASTRENSE, ospitante e organizzatrice degli eventi. Riteneva quindi la Procura che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 33 comma 3 del Regolamento della L.N.D., la Società organizzatrice avrebbe dovuto richiedere la relativa autorizzazione e che, pertanto va deferita sia la Società VITERBESE CASTRENSE che, per il rapporto di immedesimazione organica, il Presidente Sig. CAMILLI VINCENZO, che con il loro comportamento hanno violato la normativa, come in epigrafe specificato. Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare, era presente il Rappresentante della Procura Federale, mentre per i deferiti è presente l’Avv. FABIO GIOTTI. Il Rappresentante della Procura, riuniti per connessione i procedimenti, concludeva con l’affermazione di responsabilità de deferiti chiedendo per il Presidente VINCENZO CAMILLI 2 mesi di inibizione e l’ammenda di € 400,00 a carico della Società VITERBESE CASTRENSE. Interviene l’Avv. GIOTTI , il quale si riporta integralmente alla memoria difensiva trasmessa nei termini per i due procedimenti, richiedendo il proscioglimento dei soggetti deferiti in quanto nessuna delle gare poteva essere definita gara amichevole, ma trattatavasi semplicemente di gare di allenamento per le quali non doveva essere richiesta alcuna autorizzazione, così come anche stabilito dalla Commissione Disciplinare Nazionale in diverse delibere citate dalla difesa. A riprova di ciò, fa presente che non era previsto alcun biglietto di ingresso, non era presente alcun arbitro né vi erano limitazioni nelle sostituzioni e la durata dei tempi era approssimativa e valutata in relazione alla stanchezza dei calciatori. Tra l’altro, continua l’Avv. GIOTTI, non vi è stata alcuna attività di indagine per cercare di definire correttamente la natura degli incontri, ma l’atto di deferimento si è fondato esclusivamente su un articolo pubblicato su un sito on-line. La Commissione Disciplinare, analizzato il comportamento dei i deferiti e pur tenendo conto di quanto rappresentato dagli stessi, non può che condividere le proposte avanzate dalla Procura Federale, per le violazioni ascritte agli stessi, avendo organizzato gare amichevoli senza la necessaria autorizzazione federale. Tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando al Presidente VINCENZO CAMILLI l’inibizione per 2 mesi ed alla Società VITERBESE CASTRENSE l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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