COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 259/CDT del 06/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AM C5 FROSINONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150 A PROPRIO CARICO, DI SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COLLEPARDO CHRISTIAN E DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI PIPPNBURG FABIO E VARAMO PATRIZIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113C5 DEL 12.5.2014 (Gara: REAL CASTEL FONTANA – AM C5 FROSINONE del 10.5.2014 – Play Off C5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 259/CDT del 06/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AM C5 FROSINONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150 A PROPRIO CARICO, DI SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COLLEPARDO CHRISTIAN E DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI PIPPNBURG FABIO E VARAMO PATRIZIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113C5 DEL 12.5.2014 (Gara: REAL CASTEL FONTANA – AM C5 FROSINONE del 10.5.2014 – Play Off C5 C2) La Commissione Disciplinare visto il ricorso in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali; osserva quanto segue: preliminarmente, si dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del giocatore Pippnburg Fabio, non essendo la stessa soggetta ad alcun gravame, ai sensi dell’art. 45 comma 3 sub a) c.g.s. Tanto premesso, Al 18° del secondo tempo, il n. 3 della Società ricorrente , Collepardo Christian, veniva espulso per aver rivolto al direttore di gara espressioni estremamente offensive . Alla notifica del provvedimento disciplinare spintonava l’arbitro con forza e con entrambe le mani , facendolo indietreggiare. Successivamente dall’esterno del recinto di gara , lo stesso giocatore reiterava altre gravi offese e minacce. Invece circa l’atteggiamento dei sostenitori della AM Calcio A5 Frosinone , essi sia nel corso della partita, che alla fine di questa, rivolgevano al direttore di gara frasi minacciose e offensive. La Società istante, dando una versione edulcorata dei fatti, riconduceva la condotta del suo tesserato a vivaci proteste nei confronti dell’arbitro, scaturite dalla tensione in campo, dovuta anche all’importanza della gara; inoltre escludeva qualsivoglia contatto fisico tra il calciatore Collepardo e il direttore di gara. Su tali motivazioni, chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore, come l’annullamento dell’ammenda comminatale. Il ricorso può essere accolto. Nel merito, pur valutando il comportamento del giocatore sicuramente biasimevole, ( e ciò in riferimento alle frasi estremamente offensive e minacciose poste nei riguardi della persona del direttore di gara , come della sua dignità e autorità); questo Organo giudicante , ritiene che la condotta del Collepardo , possa in parte ricondursi, ad un’eccessiva e scomposta reazione di vivace protesta, per una decisione arbitrale considerata avversa a lui e alla sua squadra. Pertanto a giudizio di questa Commissione , si può addivenire se pur limitatamente , ad una riduzione della squalifica inflitta , per renderla più congrua , rispetto a quelle abitualmente erogate dagli organi di Giustizia Sportiva, per fattispecie analoghe. DELIBERA Preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica di 2 gare a carico dei calciatori PIPPNBURG FABIO e VARAMO PATRIZIO, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. Di accogliere il reclamo riducendo l’ammenda a carico della Società AM C5 FROSINONE ad € 100 e a 6 gare la squalifica del calciatore COLLEPARDO CHRISTIAN, così come anticipato sul C.U. n. 249 del 23.5.2014. La tassa reclamo va restituita.
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